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| Legge regionale 1
febbraio 2006, n. 3, art. 2. |
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| Modalità e
criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi
epigei spontanei in Sicilia |
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DIRETTIVA ASSESSORIALE 14
giugno 2007 |
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- L'ASSESSORE PER
L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "Norme quadro
in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati";
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante
"Disciplina della raccolta, commercializzazione e
valorizzazione dei funghi epigei spontanei";
Emana la seguente direttiva:
Art. 1
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Il tesserino previsto dall'art. 2, comma 1, della legge
regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al
modello di cui all'allegato A), di colore verde; è
nominativo, ha validità quinquennale e deve contenere:
1) numerazione progressiva;
2) data di rilascio;
3) dati anagrafici e residenza del raccoglitore;
4) foto del titolare;
5) indicazione della categoria del raccoglitore (amatoriale,
professionale o per fini scientifici);
6) indicazione degli obblighi del titolare e delle sanzioni
previste per i trasgressori;
7) spazi riservati ai rinnovi e alle annotazioni delle
infrazioni rilevate.
Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori
di anni quattordici, deve essere esibito, a richiesta degli
organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del
versamento annuale e a un documento di riconoscimento.
Il possesso del tesserino autorizza il titolare alla
raccolta di funghi in tutto il territorio regionale, nel
rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla
legge regionale n. 3/2006, subordinatamente al versamento
del corrispettivo annuale stabilito.
Art. 2
Richiesta rilascio tesserino
Il rilascio del tesserino va richiesto al comune di
residenza con domanda (allegato B); nell'ipotesi di domanda
presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta
anche da chi ne esercita la patria potestà. L'istanza deve
essere corredata da:
1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il
superamento di un corso di formazione micologica; ne sono
esentati i micologi iscritti al registro nazionale e i
soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività
di lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle
conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso
devono essere fornite;
2) due foto formato tessera;
3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa,
della categoria del raccoglitore.
La categoria di raccoglitore professionale può essere
riconosciuta a:
a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa
integrazione del proprio reddito;
b) imprenditori agricoli professionali;
c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;
d) soci di cooperative agricolo-forestali.
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a
fini scientifici devono comprovarne i motivi di studio o
ricerca.
Accertato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, il
comune competente invita il richiedente ad effettuare il
versamento del contributo annuale, determinato ai sensi
dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2006, nelle modalità
stabilite.
A seguito della presentazione dell'attestazione di pagamento
del contributo annuale, il comune provvede al rilascio del
tesserino.
L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici
del raccoglitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta
funghi epigei spontanei". Il periodo di validità annuale
decorre dalla data del pagamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% e
il 30% delle somme introitate per il rilascio del tesserino
a titolo di contributo annuale, nell'anno precedente,
rispettivamente, alla provincia regionale della quale fa
parte e alla Regione, nelle modalità indicate dagli enti
destinatari.
Art. 3
Procedure per il rilascio
Ciascun comune competente deve dotarsi di una struttura
amministrativa tramite la quale espletare l'attività
istruttoria per il rilascio dei tesserini, disciplinare il
relativo procedimento amministrativo ed individuarne il
responsabile.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio
competente deve completare il procedimento istruttorio e
comunicare all'interessato:
a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a
richiedere il versamento del relativo contributo annuale;
b) l'eventuale motivato rigetto della richiesta;
c) l'eventuale richiesta di integrazione documentale.
Il tesserino viene rilasciato dall'ufficio competente dietro
presentazione di copia del versamento del contributo
annuale.
Il comune che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del
tesserino può accertare, durante il periodo di validità
dello stesso, che persistano i requisiti richiesti al fine
del riconoscimento della relativa categoria di raccoglitore.
I comuni devono curare la tenuta di un registro contenente
tutte le autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia,
ai sensi della legge regionale n. 3/2006 e trasmettere i
dati relativi ad ogni anno solare all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 marzo dell'anno
successivo.
Art. 4
Rinnovo del tesserino e rilascio duplicato
Il rinnovo del tesserino va richiesto al comune con domanda
(allegato C) corredata di copia della ricevuta di versamento
del contributo annuale; i soggetti che richiedono il
rilascio del tesserino professionale devono altresì
autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla
categoria di raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla
timbratura nello spazio apposito del tesserino.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il
titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un
duplicato al comune competente con domanda (allegato D)
corredata di:
- copia della denuncia presso le competenti autorità dello
smarrimento o furto del tesserino;
- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
- n. 2 fotografie formato tessera;
- copia dell'attestazione di pagamento del contributo
annuale;
- ricevuta del pagamento di E 10,00 nella quale deve essere
chiaramente specificato: "rilascio duplicato tesserino per
la raccolta funghi epigei spontanei".
Art. 5
Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia
I cittadini non residenti nella Regione, che intendono
esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la raccolta
dei funghi nel territorio regionale possono presentare
domanda a qualsiasi comune della Sicilia.
L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino,
di validità annuale, conforme al modello allegato E), con le
medesime modalità previste dagli artt. 2 e 3 del presente
regolamento.
I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione
alla raccolta, rilasciata ai sensi delle normative in vigore
in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano
il rilascio all'accertamento del possesso, da parte del
richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla
legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla
presentazione dell'attestato di idoneità di cui all'art. 2,
punto 1.
Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della
ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai
sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2006, tramite
l'apposizione di una timbratura nello spazio apposito.
Art. 6
Corsi di formazione
I corsi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge regionale
n. 3/2006 sono organizzati secondo il programma unico
predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste (allegato F), dai soggetti individuati dalla
norma singolarmente o in compartecipazione.
I corsi sono autorizzati dall'Assessorato, al quale enti o
associazioni organizzatori devono inviare la relativa
documentazione almeno 30 giorni prima della data prevista
per l'inizio.
La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione
dei corsi.
Art. 7
Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino
nominativo regionale, che non potevano essere contestate
prima della diramazione delle disposizioni della presente
direttiva, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni
previste se commesse e contestate dopo il centoventesimo
giorno dalla pubblicazione della medesima.
ALLEGATI
Palermo, 14 giugno 2007.
Tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia
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