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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA
- ai
sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383
- "FLORESTA
GIOVANE"
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ARTICOLO 1 –
DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000
l'associazione "FLORESTA GIOVANE"
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ARTICOLO 2 –
SEDE
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L'associazione ha sede legale in Floresta (ME), via Umberto, n. 185,
non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.
- Gli eventuali
utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
- Il
trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non
comporta modifica statutaria.
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ARTICOLO 3 - SCOPI
DELL'ASSOCIAZIONE
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L'associazione intende operare senza alcuna discriminazione di
carattere ideologico, politico, religioso, di razza, di sesso, di
età o di condizione fisica, senza fine di lucro e con funzione di
promozione sociale, per favorire lo sviluppo delle attività
assistenziali, culturali, di difesa e tutele dell’habitat e
dell'ambiente non chè del patrimonio naturale, archeologico,
urbanistico, storico ed artistico per il miglioramento della qualità
della vita.
- In
particolare l'associazione persegue i seguenti scopi:
- a) tutela e
valorizzazione dell'ambiente;
- b) promozione
della partecipazione di tutti i cittadini alla difesa e al decoro di
tutte le aree ed in particolare quelle ricadenti nel Comune di
Floresta e nel Parco dei Nebrodi della Sicilia, favorendo una
migliore organizzazione sociale ed una ottimale gestione da parte
degli enti preposti, per ottenere le migliori condizioni di
vivibilità;
c) protezione della flora e della fauna locale della zona di
riferimento;
- d) promozione
del diritto alla salute e alla qualità della vita, favorendo la
crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale
diffusa, attività sportive e di svago tese a favorire l'aggregazione
e la vita associativa, attività di assistenza a soggetti anziani e/o
diversamente abili;
- e) promozione
del turismo con particolare riguardo alla zona di riferimento;
- f) azione di
orientamento dell'opinione pubblica, di stimolo per gli organi
responsabili delle istituzioni locali e dì ogni altro organismo
interessante il mondo dei giovani e delle fasce deboli, della
società civile per un solidale impegno comunitario;
g) realizzazione di una costante opera di formazione tra i giovani
per educarli ed avvicinarli alla piena partecipazione alla vita
sociale affinchè vi apportino un consapevole determinante
contributo;
- h) sviluppo,
attraverso opportuni servizi, di ogni iniziativa di carattere
economico cooperativistico, ricreativo, che risponda alle esigenze
ed alle aspirazioni dei giovani specialmente appartenenti alle fasce
deboli e delle loro famiglie, nello spirito della dignità della
persona e della giustizia sociale nel quadro della più ampia
solidarietà con componenti della società civile.
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L'associazione per il perseguimento dello scopo potrà:
- intraprendere
iniziative di carattere divulgativo, sociale, culturale, ricreativo;
- organizzare
convegni, manifestazioni, mostre, rassegne, pubblicazioni, gestione
di spazi e punti informativi, gestione di spazi ricreativi e/o
sportivi;
- organizzare
corsi, seminari, stage, attività turistica nonché viaggi, visite,
soggiorni ed escursioni per favorire ed incrementare la conoscenza
del territorio;
- promuovere
intese e scambi con organizzazioni democratiche, enti ed istituti in
Italia e all'estero.
Le attività istituzionali potranno essere identificate dal punto di
vista organizzativo con la costituzione di appositi settori.
- Ne1
conseguire le proprie finalità l'associazione, pur non avendo fini
di lucro, potrà svolgere attività commerciale, anche eventualmente
offrendo servizi ai non tesserati, purché strumentale al
raggiungimento degli scopi sociali, ed in tal caso gli eventuali
utili al netto delle imposte previste dalle vigenti normative
fiscali andranno investiti nell'associazione al fine di migliorarne
l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività
istituzionali.
- Tutte le
attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
- Le attività
dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari
opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili
della persona.
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ARTICOLO 4 - I SOCI
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- Sono ammessi
a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che
accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che
condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare
una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
- L'organo
competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti
soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su
domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le
proprie complete generalità. In base alle esposizioni di legge
675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla
riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione
previo assenso scritto del socio.
- Il diniego va
motivato.
- All'atto
dell'ammissione il socio si impegna al versamento
della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal
Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'Assemblea
ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è
intrasmissibile.
- Ci sono due
categorie di soci:
- Soci
fondatori: coloro che sono
intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di
voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci
ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma
solo al pagamento della quota sociale.
- Soci
effettivi: coloro che
hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato
direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche
sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata
all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- Il numero dei
soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni
dall'iscrizione nel libro soci.
- L'ammontare
della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di
approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il
raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a
titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in
caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
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ARTICOLO 5 - DIRITTI
DEI SOCI
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- I soci
aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritti
di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere
retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si
avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e
gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso
ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
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ARTICOLO 6 - DOVERI
DEI SOCI
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- Gli aderenti
svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale,
volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze
e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno
dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee
programmatiche emanate.
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ARTICOLO 7 -
RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
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- Il socio può
recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare
al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura
dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
- Il socio può
essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri
previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato
danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
- L'esclusione
del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve
essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle
motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata
dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
- Soci receduti
e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non
possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno
diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
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ARTICOLO 8 - GLI
ORGANI SOCIALI
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- Gli organi
dell'associazione sono:
- l’assemblea
dei soci;
- il comitato
direttivo;
- il
presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo
gratuito.
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ARTICOLO 9 -
L'ASSEMBLEA
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- L'assemblea è
organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi è
convocata almeno una volta all'anno dal presidente
dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- - avviso
scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10
giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso
affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
- L'Assemblea
dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è
presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i
membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il
Direttivo lo ritenga necessario; quando la richiede almeno un decimo
dei soci.
- Gli avvisi di
convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la
sede ove si tiene la riunione.
- L'assemblea
può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea
convocata per la modifica dello statuto o deliberare il
trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida
in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
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L'assemblea ordinaria:
- a} elegge il
Presidente;
- b) elegge il
Comitato Direttivo;
- c) propone
iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il
bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto
predisposti dal Direttivo;
- e) fissa
annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica
le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g) approva il
programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse
con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e
la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una
sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
- Le
discussioni e le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono
riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un
componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene
sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su
apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede
dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali
delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
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L'assemblea straordinaria:
- a) approva
eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e
con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie
l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4
dei soci.
- Hanno diritto
di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i
soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
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ARTICOLO 10 - IL
COMITATO DIRETTIVO
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L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto
dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
- Il Comitato
Direttivo dura in carica tre anni.
- La
convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o
richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato
Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei
presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. .
- Il
Comitato Direttivo:
- l) compia
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) redige e
presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività
dell'associazione;
3) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello
preventivo ed il rendiconto economico;
- 4) ammette i
nuovi soci;
- 5) esclude i
soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7
del presente statuto.
- Le riunioni
del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente
la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti
figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato
direttivo stesso).
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ARTICOLO 11 - IL
PRESIDENTE
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- Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato
direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle
autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali
con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
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ARTICOLO 12 - RISORSE
ECONOMICHE
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- Le risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività
dell'associazione provengono:
- a) dalle
quote e dai contributi versati dagli associati;
- b) da
eredità, donazioni e legati;
- c) contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi
dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
- g) erogazioni
liberali degli associati e dei terzi finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre
entrate compatibili con le finalità sociali del
l'associazionismo di promozione sociale.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che
prevedano la corresponsione di un interesse.
- Ogni mezzo
che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi
dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e
sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo
patrimonio.
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ARTICOLO 13 – BILANCIO
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- I bilanci
sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
- Il bilancio
consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto
palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi
entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale.
- Il bilancio
consuntivo é depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20
giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
- Il bilancio
preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto
palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
- Il bilancio
preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20
giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
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ARTICOLO 14 -
MODIFICHE STATUTARIE
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Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci
dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza del
presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con
gli scopi sociali, con la dottrina e Regolamento interno e con la
Legge italiana.
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ARTICOLO 15 -
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
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- Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati convocati in assemblea straordinaria.
- L’assemblea
che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua
dalla liquidazione stessa,
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ARTICOLO 16 -
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
- In caso di
scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione la
devoluzione del patrimonio residuo avverrà obbligatoriamente a fini
di utilità sociale in favore di associazioni di promozione sociale o
altri enti con finalità similari.
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ARTICOLO 17 -
DISPOSIZIONI FINALI
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- Per tutto ciò
che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni
contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia ed in
particolare nella legge 7-12-2000, n. 383.
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- Firmati:
Iraci Sareri Giuseppe Andrea - Landro Filippo - Lando Carmelo
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Mazzeo Rosario - Maria Grazia Tranchita - Rocco Della Cava notaio.
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- Messina, 12
dicembre 2003.
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- Per il contributo apportato si
ringrazia:
- Il Notaio Rocco Della Cava
- Il Sindaco Antonio Bruno
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