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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA
ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383
"FLORESTA GIOVANE"
 
 
 
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'associazione "FLORESTA GIOVANE"
 
ARTICOLO 2 SEDE
 
L'associazione ha sede legale in Floresta (ME), via Umberto, n. 185, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.         
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.    
Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
 
ARTICOLO 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
 
L'associazione intende operare senza alcuna discriminazione di carattere ideologico, politico, religioso, di razza, di sesso, di età o di condizione fisica, senza fine di lucro e con funzione di promozione sociale, per favorire lo svilup­po delle attività assistenziali, culturali, di difesa e tutele dell’habitat e dell'ambiente non chè del patrimonio naturale, archeologico, urbanistico, storico ed artistico per il miglioramento della qualità della vita.  
In particolare l'associazione persegue i seguenti scopi:           
a) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) promozione della partecipazione di tutti i cittadini alla difesa e al decoro di tutte le aree ed in particolare quelle ricadenti nel Comune di Floresta e nel Parco dei Nebrodi della Sicilia, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una ottimale gestione da parte degli enti preposti, per ottenere le migliori condizioni di vivibilità;                
c) protezione della flora e della fauna locale della zona di riferimento;  
d) promozione del diritto alla salute e alla qualità della vita, favorendo la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, attività sportive e di svago tese a favorire l'aggregazione e la vita associativa, attività di assistenza a soggetti anziani e/o diversamente abili;
e) promozione del turismo con particolare riguardo alla zona di riferimento;        
f) azione di orientamento dell'opinione pubblica, di stimolo per gli organi responsabili delle istituzioni locali e dì ogni altro organismo interessante il mondo dei giovani e delle fasce deboli, della società civile per un solidale impegno comunitario;           
g) realizzazione di una costante opera di formazione tra i giovani per educarli ed avvicinarli alla piena partecipa­zione alla vita sociale affinchè vi apportino un consapevole determinante contributo;   
h) sviluppo, attraverso opportuni servizi, di ogni iniziativa di carattere economico cooperativistico, ricreativo, che risponda alle esigenze ed alle aspirazioni dei giovani specialmente appartenenti alle fasce deboli e delle loro famiglie, nello spirito della dignità della persona e della giustizia sociale nel quadro della più ampia solidarietà con componenti della società civile.     
L'associazione per il perseguimento dello scopo potrà:          
intraprendere iniziative di carattere divulgativo, sociale, culturale, ricreativo;       
organizzare convegni, manifestazioni, mostre, rassegne, pubblicazioni, gestione di spazi e punti informativi, gestione di spazi ricreativi e/o sportivi;        
organizzare corsi, seminari, stage, attività turistica nonché viaggi, visite, soggiorni ed escursioni per favorire ed incrementare la conoscenza del territorio;
promuovere intese e scambi con organizzazioni democratiche, enti ed istituti in Italia e all'estero.
Le attività istituzionali potranno essere identificate dal punto di vista organizzativo con la costituzione di appositi settori.               
Ne1 conseguire le proprie finalità l'associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi ai non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, ed in tal caso gli eventuali utili al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali andranno investiti nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali.           
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.       
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
 
ARTICOLO 4 - I SOCI
 
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'asso­ciazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.          
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.        
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle esposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
Il diniego va motivato.           
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento     della quota di autofinanziamento annuale nella misura fis­sata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei re­golamenti emanati.               
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.         
Ci sono due categorie di soci:  
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.               
Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.           
Il numero dei soci effettivi è illimitato.  
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.           
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalen­temente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'asso­ciazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
               
ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI
 
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'atti­vità prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
               
ARTICOLO 6 - DOVERI DEI SOCI
 
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.               
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
 
ARTICOLO 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
 
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.          
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.            
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.                
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
               
ARTICOLO 8 - GLI ORGANI SOCIALI
 
Gli organi dell'associazione sono:           
l’assemblea dei soci;               
il comitato direttivo;              
il presidente.           
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
               
ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA
 
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.     
L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi è convocata almeno una volta all'anno dal presidente             dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:               
- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;         
avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno u­na volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario; quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.        
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello giorno, qualunque sia il numero dei presenti.           
L'assemblea ordinaria:      
a} elegge il Presidente;           
b) elegge il Comitato Direttivo;             
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;    
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;               
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;          
g) approva il programma annuale dell'associazione.               
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.           
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Pre­sidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.               
L'assemblea straordinaria:
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;       
b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
 
ARTICOLO 10 - IL COMITATO DIRETTIVO
 
L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.                
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.         
La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.  
Le delibere devono avere il voto della maggioranza asso­luta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. .    
Il Comitato Direttivo:         
l) compia tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am­ministrazione;      
2) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;            
3) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;            
4) ammette i nuovi soci;        
5) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.             
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.        
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
               
ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE
 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.                
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
 
ARTICOLO 12 - RISORSE ECONOMICHE
 
Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dell'associazione provengono:    
a) dalle quote e dai contributi versati dagli associati;              
b) da eredità, donazioni e legati;             
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;   
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;             
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;  
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;       
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;           
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali del               l'associazionismo di promozione sociale.               
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
               
ARTICOLO 13 – BILANCIO
 
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.          
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.      
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo é depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.         
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.      
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
ARTICOLO 14 - MODIFICHE STATUTARIE
               
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza del presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e Regolamento interno e con la Legge italiana.
               
ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
 
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.          
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa,
               
ARTICOLO 16 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione la devoluzione del patrimonio residuo avverrà obbligatoriamente a fini di utilità sociale in favore di associazioni di promozione sociale o altri enti con finalità similari.
 
ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI
 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia ed in particolare nella legge 7-12-2000, n. 383.
 
Firmati: Iraci Sareri Giuseppe Andrea - Landro Filippo - Lando Carmelo
              Mazzeo Rosario - Maria Grazia Tranchita - Rocco Della Cava notaio.    
 
 
Messina, 12 dicembre 2003.
 
Per il contributo apportato si ringrazia:
Il Notaio Rocco Della Cava
Il Sindaco Antonio Bruno 

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