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Art.1
(Finalità)
Il presente regolamento detta norme
per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nel
territorio dei Parco dei Nebrodi.
Art.2
(Raccolta dei funghi)
La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del
Parco dei Nebrodi può essere esercitata, dall’alba al tramonto,
solamente per le specie commestibili e per una quantità massima
giornaliera non superiore a tre chilogrammi per persona, salvo
che tale limite sia superato da un unico esemplare o esemplari
con crescenti non separabili.
Art. 3
(Deroghe per i proprietari ed i residenti)
La limitazione, di cui al precedente articolo 2, non è posta:
a) al proprietario o a chi abbia un legittimo titolo di possesso
o di godimento del fondo;
b) ai residenti nei Comuni compresi nel Parco dei Nebrodi, per i
quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro
stagionale o di sussistenza, da dichiarare mediante
autocertificazione a norma di legge.
I proprietari dei boschi o dei terreni o coloro che ne hanno la
disponibilità, possono riservarsi il diritto di raccolta su tali
fondi, purché manifestino tale volontà con l’apposizione di
tabelle.
Art.4
(Autorizzazione alla raccolta)
La raccolta dei funghi epigei, nel territorio del Parco, è
consentita nel rispetto della normativa vigente e del presente
regolamento, ai soggetti maggiori di anni 14, muniti di apposito
tesserino o permesso rilasciato dall’Ente Parco, secondo le
seguenti modalità:
1) residenti nei Comuni del Parco e proprietari di case o
terreni compresi all’interno dell’attuale perimetro del Parco:
tesserino gratuito
2) altri:
a. permesso giornaliero al costo di Euro 5,00
b. permesso valevole per sette giornate Euro 25,00
c. tesserino valevole per l’anno solare Euro 40,00
Eventuali variazioni alle tariffe di cui al comma precedente
vengono demandate dall’Ente Parco al Comitato esecutivo che
procede con propria deliberazione.
3) Il tesserino gratuito e quello valevole per l’anno solare
viene rilasciato dagli Uffici dell’Ente Parco, dai Centri
Visite, dai Comuni e dalle altre strutture indicate dall’Ente
Parco stesso.
4) Il tesserino gratuito viene rilasciato previa presentazione
di valido documento di riconoscimento dal quale risulti la
residenza in uno dei Comuni del parco, o previa dichiarazione,
ai sensi della vigente normativa, da parte del richiedente di
possedere case o terreni compresi all’interno dell’attuale
perimetro del parco. Il permesso ha validità fino alla
sussistenza dei requisiti richiesti.
5) Il tesserino valevole per l’anno solare viene rilasciato
immediatamente ai soggetti che, muniti di valido documento di
riconoscimento, presentino apposita richiesta corredata
dall’attestazione dell’avvenuto pagamento sul c/c postale
12852984 intestato all’Ente Parco dei Nebrodi, servizio
tesoreria; sul retro del bollettino dovrà essere indicale la
causale del versamento “Tessera annuale raccolta funghi”. Il
permesso annuale ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre
dell’anno in cui viene rilasciato.
6) Il tesserino valevole per l’anno solare può anche essere
richiesto via posta, allegando alla domanda indirizzata all’Ente
Parco, copia di un documento di riconoscimento, allegando
altresì l’attestazione dell’avvenuto versamento sul c/c postale
12852984 intestato all’Ente Parco, della somma dovuta.
7) Coloro i quali siano già in possesso del tesserino rilasciato
dall’Ente Parco devono provvedere solamente al rinnovo annuale
versando sul c/c postale 12852984, intestato all’Ente Parco, la
somma dovuta.
8) Il permesso giornaliero ed il permesso valevole per sette
giornate sono la ricevuta del versamento della somma dovuta, sul
c/c postale 12852984 intestato all’Ente Parco, annotando nello
spazio della causale il giorno o i giorni in cui si effettua la
ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei. L’annotazione
deve essere eseguita prima dell’inizio della ricerca e della
raccolta pena la mancata validità del permesso stesso e la
conseguente sanzione.
9) Il rilascio dell’autorizzazione è individuale e pertanto non
sono ammesse richieste cumulative.
10) Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché
accompagnati da persona munita del tesserino o permesso
dell’Ente Parco. I funghi raccolti dal minore concorrono a
formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta
consentito.
11) Il tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei
funghi epigei all’interno del Parco è valido solo se
accompagnato da un documento di riconoscimento e
dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo, se
dovuto.
12) Il permesso giornaliero o valevole per sette giornate che
autorizza la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all’interno
del Parco è valido solo se accompagnato da un documento di
riconoscimento.
Art. 5
(Raccolta per scopi didattici o scientifici)
In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico e per
comprovati motivi di interesse scientifico, l’Ente Parco può
rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta di due esemplari
per persona, di ciascuna specie di funghi anche non commestibili
e, comunque, entro i limiti che verranno stabiliti
nell’autorizzazione dell’Ente parco.
L’autorizzazione di cui al precedente comma può essere concessa
esclusivamente su richiesta di Enti ed Istituzioni pubbliche o
di Associazioni riconosciute, per finalità didattiche e di
ricerca scientifica.
Nella richiesta di autorizzazione dovrà essere specificato lo
scopo della raccolta e i dati relativi alle persone abilitate
alla raccolta.
I risultati delle ricerche, anche se non pubblicati, devono
essere trasmessi all’Ente Parco dei Nebrodi.
L’autorizzazione di cui sopra ha validità per un periodo non
superiore ad un anno ed è rinnovabile. La stessa può essere
revocata dall’Ente Parco per eventuali irregolarità commesse.
Art.6
(Raccolta in gruppi)
Qualora la raccolta venga effettuata da comitive con un
numero di persone maggiore di quattro, è consentita una quantità
giornaliera di funghi non superiore a Kg. 2 (due) per persona.
Art.7
(Procedura di autorizzazione)
L’autorizzazione, di cui al precedente articolo tre, è
concessa su richiesta dell’interessato; il richiedente nella
domanda deve specificare le generalità anagrafiche, la
residenza, il titolo di possesso dei terreni e la località, il
Comune e i dati catastali dei terreni medesimi. Alla domanda
dovranno allegarsi:
a) certificato di residenza;
b) copia certificati catastali;
c) planimetria catastale dei terreni interessati;
d) corografia, in scala 1:25.000;
e) titolo di possesso.
I documenti di cui ai punti a), b) ed e) possono essere
sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del
decreto legislativo 28 dicembre 2000, n°443 e del D.P.R.
28.12.2000, n°445.
L’autorizzazione non può essere rilasciata e deve essere
eventualmente revocata:
1. a coloro che si siano resi responsabili di infrazione e
violazione ai danni dell’ambiente naturale, secondo la normativa
del parco e le leggi vigenti in materia ambientale;
2. a coloro che si siano resi responsabili di infrazioni e
violazioni delle norme del presente regolamento.
Art.8
(Divieti)
La raccolta dei funghi epigei è vietata nei seguenti casi:
a) nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi
dieci anni dalla messa a dimora delle piante;
b) nelle aree percorse da incendio, prima che siano trascorsi
cinque anni dal verificarsi dell’incendio;
c) ai minori di anni quattordici non accompagnati da persone
adulte.
In tutto il territorio del Parco, è proibita la raccolta
dell’Amanita caesarea (Ovolo buono) allo stadio di ovulo chiuso.
E’ vietato effettuare la raccolta dei funghi con l’ausilio di
lampade o altri mezzi di illuminazione, distruggere, calpestare
o danneggiare funghi anche di specie non commestibili.
L’Ente parco, su parere del C.T.S., può limitare ulteriormente o
vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in cui possono
manifestarsi, nell’ecosistema forestale, profonde modificazioni
dei fattori biotici o abiotici, che regolano la reciprocità dei
rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il
bosco.
L’Ente parco può, inoltre, vietare, per congrui periodi, la
raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di
estinzione, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.
Art.9
(Modalità di raccolta)
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo
strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato
radicale della vegetazione.
La raccolta deve avvenire, con tagli di recisione a raso o con
torsione, di esemplari interi e completi di tutte le parti
necessarie alla determinazione della specie.
Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche che consentono la sicura determinazione della
specie. E’ fatto obbligo ai raccoglitori di richiudere,
premendo, l’eventuale cavità lasciata dal fungo raccolto e di
pulire sul posto la parte terminale del fungo.
E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie.
I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in
contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore
(panieri o cesti di vimini o similari). E’ vietato in ogni caso
l’uso di contenitori di plastica.
Nella fungaia si devono lasciare uno o due funghi, magari tra i
più vecchi, affinché non venga annullata totalmente la capacità
riproduttiva.
Art.10
(Iniziative dell’Ente Parco)
Sarà compito dell’Ente Parco promuovere idonee iniziative al
fine di consentire una maggiore conoscenza delle specie fungine
del territorio del parco.
Art.11
(Vigilanza e sanzioni)
Le funzioni di vigilanza sull’applicazione del presente
Regolamento sono esercitate dagli organi vigilanza dell’Ente
Parco, dal Corpo Forestale regionale e dagli altri Organi di
polizia.
le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme
contenute nel presente regolamento, sono soggette oltre alla
confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro, per ciascuna infrazione
commessa, così come di seguito specificato.
a) Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta
all’interno del Parco dei Nebrodi senza il tesserino o il
permesso, o violino le norme contenute nell’articolo 4
(autorizzazione alla raccolta) e nell’art. 6 (Raccolta in
gruppi) del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro
40,00 a Euro 240,00.
b) Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta
all’interno del Parco dei Nebrodi in violazione all’articolo 8
(Divieti) e all’articolo 9 (Modalità di Raccolta) del presente
Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 a Euro 300,00.
c) Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della
commercializzazione la sanzione di cui al comma precedente è
raddoppiata.
I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono
introitati dall’Ente Parco dei Nebrodi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
relativamente alle violazioni dei divieti o dei vincoli, si
applicano le procedure e le sanzioni dell’art.23 della legge
regionale 6 maggio 1981, n°98 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art.12
(Efficacia)
Il presente regolamento si applica a tutto il territorio del
Parco dei Nebrodi.
E’ compito dell’Ente Parco assicurare al presente regolamento la
più ampia divulgazione, tramite le forme e le modalità che
saranno ritenute le più opportune.
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