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Il Comune di Floresta
   
Sede Comunale Corso Umberto 42  Tel 0942-662036  
Sito internet www.comunefloresta.me.it  
   
   
Il Sindaco
Dott. Marzullo Sebastiano
La Giunta Municipale
Assessore al personale e vice Sindaco                              Ricciardo Pietro
Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali          Dott.ssa Libertino Erika
Assessore Agricoltura e Lavoro                                       Scalisi Nello Giuseppe
Assessore Sport Turismo e Territorio                               Natalotto Luca
Segretario Comunale
Dott. Carmela Stancampiano
Ufficio Tecnico
Resp. Geom. Antonio Caporlingua
Ufficio Economato
Resp Rag. Aurelio Mazzeo
Ufficio Tributi
Resp. Gaetana Scalisi
Ufficio Anagrafe
Resp. Gimmillaro Maria Giuseppa
Ufficio Vigili Urbani
Com.Giuseppe Gurgone
 
Consiglio Comunale  
Calabrese Giuseppe                             Presidente del Consiglio
Pedalina Carmela                                 Vice Presidente
Dott.ssa Marino Antonina Simona       Consigliere di Maggioranza (capogruppo)   
Pedalina Salvatore                              Consigliere di Maggioranza   
Marzullo Giuseppe                               Consigliere di Maggioranza   
Landro Sebastiano                              Consigliere di Maggioranza
Sparti Claudio Vito                               Consigliere di Maggioranza
 
Iuculano salvatore                              Consigliere di Minoranza
Capizzi G. Sergio                                 Consigliere di Minoranza (capogruppo)
Pedalina Antonino Tindaro                  Consigliere di Minoranza
Di Mulo Filippa                                     Consigliere di Minoranza
Accordino Pietro Domenico                 Consigliere di Minoranza
 
   

Statuto Comunale

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 1
Il Comune di Floresta

1. Il Comune di Floresta rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale e ne cura gli interessi.
2. Il Comune opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità, fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà.
3. Il Comune riconosce i principi della Carta europea dell'Autonomia Locale approvata dal Consiglio d'Europa il 15 Ottobre 1985.
4. Il Comune di Floresta promuove le pari opportunità tra uomo e donna: a tale scopo i regolamenti comunali recano apposite norme, anche con riferimento alla L. n.125 del 10 aprile 1991.


Articolo 2
Principi sull'azione e sull'organizzazione del Comune


1. L'azione del Comune si esercita in ogni campo in cui esiste un'esigenza della sua popolazione, in espletamento di funzioni proprie e di quelle conferite dalle Leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune informa la sua attività e la sua organizzazione ai criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità, garantendo la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale.
3. Il Comune informa la propria azione al metodo della programmazione, avvalendosi, per la individuazione degli obiettivi, dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4. Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni:
- a) concorre a garantire la tutela della salute del cittadino ed un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento ai minori, agli inabili ed invalidi, agli anziani;
- b) tutela e valorizza tutti i parchi e le ville comunali del territorio esistenti e futuri, anche con servizi di manutenzione e custodia permanente e con iniziative, salvaguardando i valori paesaggistici;
- c) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali della formazione della persona umana ed in particolare dei giovani;
- d) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano e per tutelare e valorizzare le zone agricole e le coltivazioni tradizionali;
- e) favorisce, compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo armonico sul territorio delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo con specifici programmi, anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;
- f) garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l'accesso al lavoro;
- g) favorisce la formazione e l'attività di libere associazioni di cittadini che abbiano finalità sociali e culturali;
- h) istituisce ed organizza i servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei giovani, delle lavoratrici e dei lavoratori;
- i) promuove la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati;
- l) adotta regolamenti sull'azione comunale, in cui vengono determinati i criteri a cui l'amministrazione dovrà attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari di ogni genere, nonché per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza;
- m) assicura, attraverso la previsione di adeguate norme nei propri regolamenti, la massima trasparenza nei procedimenti relativi ad appalti per forniture ed opere pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti;
- n) promuove iniziative di lotta contro la tossicodipendenza, anche con il coinvolgimento del volontariato;
- o) garantisce, attraverso l’inserimento di specifiche norme nei propri regolamenti, il rispetto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n.212 del 27.07.2000.


Articolo 3
Rapporti con altri enti


1. Il Comune, per assicurare economicità ai servizi, informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione nei rapporti con i Comuni viciniori, con la Provincia e con la Regione.
2. Collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con delibera del Consiglio comunale.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato al Comune secondo il regolamento.


Articolo 5
Sede comunale


1. Il Palazzo civico, Sede comunale, è il luogo in cui si riuniscono ordinariamente il Consiglio comunale e la Giunta; nello stesso edificio è l'Ufficio del Sindaco.



CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE



Articolo 6
Soggetti titolari


1. Salvo che non sia stabilito diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano:
- a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto 16 anni;
- c) ai cittadini non residenti che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio o siano utenti dei servizi;
- d) agli stranieri ed apolidi residenti nel Comune;
- e) alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, di cui ai successivi articoli 14 e 15.


Articolo 7
Pubblicità dell'azione comunale


1. L'azione del Comune si informa al principio della pubblicità.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che, conformemente al regolamento, ne vieti la pubblicità.
3. Gli atti del Consiglio, i provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque specie ed in genere tutti i provvedimenti che comportano spese sono in ogni caso pubblici.
4. La pubblicità degli atti è assicurata attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, l'accesso e l'informazione.
5. Nel bilancio deve essere previsto uno stanziamento per l’informazione e la comunicazione con i cittadini.
6. Il Difensore civico è anche garante dell'effettività del diritto d'accesso e di informazione, della trasparenza dell'azione amministrativa e della corretta applicazione della disciplina dell'autocertificazione.


Articolo 8
Albo Pretorio


1. Nell'atrio d'accesso principale del Palazzo civico è collocato l’Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Responsabile del competente Servizio comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi dei messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.


Articolo 9
Diritto d'accesso


1. Il regolamento comunale assicura – secondo il titolo V della L.R. siciliana 30 aprile 1991, n.10 – l’accesso ai documenti amministrativi, individua i responsabili dei procedimenti, detta le norme per assicurare l’informazione sullo stato degli atti e sull'ordine di esame delle domande, detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie, indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l’esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli, delle imprese o delle formazioni sociali; il diritto di accesso è assicurato anche attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all’art.11 del decreto legislativo n.165 del 30.3.2001.


Articolo 10
Diritto d'informazione


1. Il Comune deve rendere pubblici i propri atti, non solo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, ma anche servendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la piena conoscenza e pubblicità. Il Comune altresì adotta le forme più opportune per informare la cittadinanza sulla propria attività. E’ fatto salvo l’obbligo di comunicazione o notificazione personale per i provvedimenti singolari.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa. Il Comune cura la più ampia informazione, nelle forme previste dai regolamenti:
- a) dei bilanci;
- b) degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e, comunque, degli atti d’indirizzo e di programmazione del Consiglio;
- c) del documento programmatico e delle relazioni del Sindaco;
- d) delle valutazioni di impatto ambientale;
- e) dei regolamenti;
- f) delle decisioni riguardanti i servizi pubblici locali;
- g) delle decisioni d'annullamento di atti comunali in sede di controllo; tali decisioni verranno inoltre comunicate a coloro che hanno presentato opposizione avverso l'atto annullato;
- h) di ogni altra iniziativa che attenga ai rapporti fra amministrazione e cittadini.
3. I regolamenti dettano norme idonee a dare concreta attuazione al diritto di informazione e disciplinano altresì la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 29 della L.R. siciliana 30 aprile 1991, n.10.
4. Il cittadino che intende far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonché ogni altra notizia, utile a tal fine, di cui è in possesso l'Amministrazione.


Articolo 11
Difensore civico


1. Il Consiglio comunale istituisce apposito ufficio sotto la direzione del Difensore civico, con il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale e dei servizi comunque gestiti.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, tra i cittadini di provata moralità e imparzialità che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo.
3. Il regolamento disciplina la presentazione delle candidature, i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità. Il Difensore civico è, comunque, incompatibile con qualsiasi altro ufficio elettivo.
4. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e non è rieleggibile. Cessa dalla carica:
- a) alla scadenza del mandato;
- b) per dimissioni o morte;
- c) per revoca da parte del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza prevista per l'elezione, su richiesta motivata da circostanziate e documentate gravi ragioni e/o da gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati o da almeno 1/10 dei soggetti di cui all'articolo 6 lettere a) e b);
- d) per sopravvenuta causa di incompatibilità o carenza dei requisiti soggettivi.
5. Il Difensore civico ha diritto di convocare i responsabili delle strutture organiche e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non in casi espressamente previsti dalla legge.
6. Il Difensore civico non può svolgere la sua azione a richiesta dei Consiglieri comunali. Il regolamento dovrà prevedere la dotazione ed il personale necessario per l'espletamento delle sue funzioni. La Giunta gli attribuisce una indennità in misura pari a quella prevista per gli Assessori.
7. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale una relazione annuale sull'attività svolta, corredata dalle relative proposte. Della relazione si dà ampia pubblicità. Può inviare inoltre al Sindaco o alla Giunta relazioni dettagliate su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui riscontri irregolarità o negligenza negli uffici e nei servizi. Sollecita il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, nei casi in cui hanno l'obbligo di provvedere, ad adottare i provvedimenti di propria competenza, informando in ogni caso il Consiglio comunale.
8. Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei soggetti di cui all'articolo 6. Qualora riscontri comportamenti od omissioni in violazione di leggi, dello Statuto e dei regolamenti invia al responsabile del procedimento, dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta indicando le violazioni riscontrate ed i possibili rimedi per eliminarle. Copia della comunicazione viene trasmessa al Sindaco.
9. I responsabili delle strutture organiche che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del Difensore civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. Il Difensore civico può richiedere la promozione dell'azione disciplinare.
10. I cittadini singoli od associati possono attivare davanti l’ufficio del Difensore civico procedure giustiziali, per qualsiasi questione riguardante il funzionamento dei servizi pubblici comunali. Il regolamento disciplinerà il procedimento applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.
11. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
12. Il Difensore civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, con riguardo al caso considerato.
13. Il Difensore civico coordina la propria attività con il Difensore civico della Regione siciliana, nonché con l'Ufficio di pubblica tutela degli enti del servizio sanitario nazionale previsto dalla legge reg. 30 gennaio 1991, n.7, anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unità sanitarie locali.


Articolo 12
Referendum consultivo


1. E’ ammesso referendum consultivo su materie di interesse dell’intera collettività comunale e su provvedimenti generali di competenza del Comune.
2. Il referendum può essere richiesto da cinquecento dei soggetti di cui all'art. 6 lettere a) e b) o da 3/5 del Consiglio comunale.
3. Sono escluse dal referendum le decisioni in materia di bilanci, tributi locali e tariffe; i provvedimenti concernenti il personale; i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui ed all'emissione di prestiti obbligazionari; i provvedimenti relativi ad acquisti di immobili, permute, appalti, concessioni; i provvedimenti di nomina o revoca di rappresentanti dei Comuni presso enti, aziende o istituzioni ed in genere le deliberazioni e questioni concernenti le persone; le materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini perentori stabiliti per legge, ovvero in vista di finanziamenti; le materie già soggette a referendum negli ultimi 3 anni.
4. La proposta di referendum deve avere la forma di quesito chiaro ed univoco. La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi. Le consultazioni relative a richieste presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate nei primi tre mesi dell'anno successivo in unico turno e nella stessa giornata. Non è consentita più di una tornata referendaria per anno. In ogni tornata non possono proporsi più di sei quesiti referendari. I referendum non possono essere indetti nell'anno precedente alla scadenza del mandato del Consiglio comunale.
5. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia, entro 30 giorni dal deposito in segreteria dell'iniziativa popolare o del deliberato comunale, una commissione nominata dal Sindaco, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, presieduta dal Difensore civico e composta dal Segretario generale e da un professore universitario di ruolo ordinario di diritto amministrativo. La commissione a richiesta del comitato promotore, costituito da almeno 20 elettori del Comune o 5 Consiglieri comunali, può pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum prima della raccolta delle firme o del deliberato consiliare. La commissione dichiara inammissibile il referendum propositivo se nel frattempo gli organi comunali competenti hanno provveduto in senso conforme alla richiesta referendaria.
6. Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione della proposta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, in caso di referendum ad iniziativa popolare, nonché le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e tutto quanto non previsto dallo Statuto.
7. Il referendum è indetto dal Sindaco. Indetto il referendum, è sospesa ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto. Il Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può deliberare in casi di particolare necessità ed urgenza.
8. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei soggetti di cui al comma 2 e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Presidente del Consiglio comunale dovrà inserire all'ordine del giorno del Consiglio la discussione sulla questione oggetto del referendum. Se di propria competenza, il Consiglio dovrà deliberare al riguardo; se la competenza è di altro organo, questo dovrà deliberare sull'argomento oggetto del referendum entro 30 giorni dall'avvenuta discussione in Consiglio comunale.


Articolo 13
Altre forme di consultazione


1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti riguardanti materie di competenza locale che interessano specifiche categorie di cittadini, procede alla consultazione di particolari settori della popolazione o di ambiti territoriali o di utenti di servizi comunali in forma diretta, mediante questionari, assemblee e audizioni, oppure in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero della consulta di settore.
2. Le consultazioni di cui al comma precedente non si effettuano per i procedimenti per i quali la legge o lo Statuto prevedono specifiche forme di consultazione.


Articolo 14
Libere forme associative


1. Il Comune valorizza le libere forme associative, garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali nei modi previsti dal regolamento. Il Comune può avvalersi della collaborazione di tali associazioni anche per migliorare il funzionamento dei servizi comunali nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e delle attività ricreative, della protezione civile e dell'ambiente.
2. Il regolamento stabilisce i criteri che occorre seguire per accertare la rappresentatività di dette associazioni e per erogare eventuali sovvenzioni.
3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività di dette associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri che gli organismi delle stesse dovranno formulare entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Il regolamento disciplina la consultazione permanente delle associazioni ed in particolare delle organizzazioni sindacali locali, delle associazioni imprenditoriali, nonché delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici e delle organizzazioni di volontariato per ciò che riguarda la gestione dei servizi sociali.
5. La concessione di contributi ovvero di beni o servizi ad associazioni o ad altri organismi privati, sulla base di apposite convenzioni, è subordinata alla predeterminazione nel regolamento dei criteri a cui l'amministrazione deve attenersi. Nel bilancio preventivo devono indicarsi i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno comunale. I Responsabili delle strutture organizzative gestionali ogni anno rendono pubblici, nelle forme più adeguate, i rispettivi elenchi di tutte le associazioni o di altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di cui sopra.


Articolo 15
Organismi di partecipazione, Consulte di settore, Comitati di quartiere


1. Il Comune promuove gli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Consiglio comunale istituisce consulte di settore a carattere permanente. Ogni consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni, dei comitati, delle organizzazioni sindacali e professionali riconosciute, degli organismi portatori di interessi settoriali e da cittadini con particolare qualificazione ed esperienza. Ne fanno parte di diritto gli Assessori competenti per materia. Le Consulte comunali di settore sono chiamate ad esprimere pareri e formulare proposte sugli indirizzi politici di settore. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di prendere in considerazione i pareri, motivando l'eventuale dissenso.
3. Il Consiglio comunale riconosce i Comitati spontanei di quartiere, quali organismi democratici di partecipazione su base decentrata, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio. I Comitati spontanei di quartiere vengono regolarmente consultati dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il proprio territorio, nonché per formulare pareri e proposte in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore comunale, del piano commerciale e del piano del traffico. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di prendere in considerazione i pareri, motivando l'eventuale dissenso.
4. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti può promuovere altri organismi di partecipazione.


Articolo 16
Partecipazione al procedimento


1. Le associazioni e gli organismi di cui agli artt. 14 e 15 dello Statuto, hanno il diritto di intervenire nei procedimenti che investono interessi di cui sono portatori. Questa disposizione si applica anche ai procedimenti generali di cui all'art.14 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10.
2. Il regolamento disciplina il diritto degli interessati di essere sentiti dal responsabile del procedimento, di assistere alle ispezioni ed agli accertamenti, di farsi sostituire da un rappresentante.
3. Per i procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o atti amministrativi ad efficacia generale, il Consiglio comunale, su proposta di un quinto dei suoi componenti o del Sindaco, può indire una istruttoria pubblica. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno duecento soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre al Sindaco e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Il regolamento per l'esercizio delle funzioni disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento ed i tempi di conclusione dell'istruttoria.
4. Le previsioni dei precedenti commi non si applicano alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.


Articolo 17
Petizioni, istanze, interrogazioni


1. I soggetti di cui all'articolo 6 possono rivolgere al Sindaco istanze o petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Inoltre possono presentare interrogazioni al Sindaco depositandone il testo con almeno 100 sottoscrizioni.
2. Ai proponenti è data risposta per iscritto entro 30 giorni secondo le modalità stabilite dal regolamento. Copia delle risposte è trasmessa al Consiglio comunale.


Articolo 18
Iniziativa popolare


1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza degli organi comunali, presentando un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa sottoscritta da almeno 1/10 dei soggetti di cui all'art. 6 lettere a) e b).
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione della proposta e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per la verifica delle stesse.
3. L'organo competente adotterà, dopo aver acquisito i prescritti pareri e avere sentito un rappresentante dei sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, formale provvedimento, anche se negativo.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
- a) revisione dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’art.47;
- b) tributi, bilancio, rendiconto;
- c) designazioni e nomine;
- d) programmi generali e settoriali.


Articolo 19
Diritto d'udienza


1. I soggetti di cui all'articolo 6 possono chiedere motivatamente - nelle forme previste dal regolamento - udienza al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta od ai Responsabili delle strutture organizzative gestionali, secondo le rispettive competenze.
2. Qualora il provvedimento sia di competenza del Sindaco o della Giunta, i soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di essere ascoltati dal Sindaco o da un Assessore da lui designato. Nei casi in cui ad adottare il provvedimento sia il Consiglio comunale, i soggetti saranno sentiti in sede di commissione consiliare competente.
3. Gli interessati possono chiedere che dell'udienza venga redatto succinto processo verbale. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione.



CAPO III
ORGANI DEL COMUNE



Sezione I - Il Consiglio comunale

Articolo 20
Il Consiglio comunale


1. Il Consiglio comunale è organo direttamente rappresentativo della collettività locale.
2. Il Consiglio gode di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
3. Il Consiglio comunale si riunisce con la periodicità stabilita dal regolamento. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocarlo entro 20 giorni, quando ne facciano richiesta 1/5 dei Consiglieri; in questo caso deve inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
4. Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento.
5. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere di mantenere l'ordine, la regolarità delle discussioni e delle votazioni, l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti, di sospendere e sciogliere l'adunanza e ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine, di garantire i diritti dei Consiglieri secondo il regolamento.
6. Il regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese, con esclusione dei casi previsti dal regolamento.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in “seduta non pubblica”.
9. Per l’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio si applicano le vigenti norme legislative e regolamentari.
10. Alle sedute del Consiglio possono essere presenti il Difensore civico ed i Revisori dei conti.


Articolo 21
Iniziativa delle deliberazioni


1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio comunale, spetta:
- a) a ciascun Consigliere;
- b) al Sindaco;
- c) alla Giunta;
- d) agli Assessori delegati, nei limiti della delega;
- e) ai cittadini, secondo quanto dispone l'articolo 18.
2. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta. Il Consiglio adotta preventivamente, in tempo utile, un documento di indirizzo, di cui la Giunta deve tener conto nelle proposte e nella elaborazione degli schemi di bilancio annuale e pluriennale.
3. Le proposte di deliberazione, acquisiti i prescritti pareri, vengono trasmesse alle commissioni consiliari competenti. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate ragioni imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.


Articolo 22
Regolamento consiliare


1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati da uno o più regolamenti, che integrano le norme della Legge e del presente Statuto.
2. In particolare devono essere disciplinati:
- a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni;
- b) la pubblicità delle sedute;
- c) i procedimenti relativi alle nomine e designazioni di competenza consiliare;
- d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
- e) la disciplina dell'ufficio di presidenza;
- f) i rapporti con gli organi di controllo;
- g) i rapporti con le istituzioni esterne al Comune;
- h) i diritti e doveri dei Consiglieri, dei gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta, in Consiglio;
- i) le procedure di informazione relative alle spese elettorali delle liste e dei candidati ed alla situazione patrimoniale dei Consiglieri, ai sensi degli artt. 7 della L.R. 15.11.1982 n. 128, 53 e 54 della L.R. 1.9.1993 n. 26;
- l) le forme di assistenza tecnica ai fini della redazione delle proposte di deliberazione;
- m) la disciplina dell'attività ispettiva dei Consiglieri, di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge reg. 26 agosto 1992, n.7;
- n) la previsione di apposite sessioni da dedicare alle politiche sociali, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico, nonché all'esame del rendimento degli istituti di partecipazione.
3. Il regolamento deve assicurare ai gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio.


Articolo 23
Consiglieri comunali


1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. Ogni Consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare e far parte almeno di una Commissione permanente.
2. Nell'adempimento delle civiche funzioni, ogni Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto.
3. I Consiglieri comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale e, singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio stesso.
4. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed istituzioni comunali, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto, nei modi e nelle forme previste dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi in cui siano a conoscenza di atti per cui è esclusa la pubblicità.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6. Singoli Consiglieri possono essere incaricati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio a trattare affari particolari, che attengano al buon andamento delle relazioni reciproche fra gli organi del Comune.
7. Le dimissioni da Consigliere vanno presentate per iscritto ed indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, il quale deve comunicarle immediatamente al Consiglio stesso ponendo all'ordine del giorno la surroga del Consigliere cessato dalla carica. La deliberazione di surroga deve essere assunta dal Consiglio nella stessa seduta in cui dichiara la decadenza o acquisisce le dimissioni.
8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti e la propria situazione patrimoniale.
9. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio o delle commissioni, con esclusione delle sedute convocate con procedura d'urgenza, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta del Presidente, di ciascun Consigliere o su istanza di singoli elettori. La proposta o l'istanza di decadenza è comunicata all'interessato, il quale entro dieci giorni può far pervenire per iscritto idonee giustificazioni, da valutarsi in Consiglio nella sua prima adunanza.
10. Il Consigliere che abbia, anche per motivi professionali, interesse alla deliberazione, deve dichiararlo all'inizio della discussione ed astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione, allontanandosi dalla sala consiliare.
11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune.
12. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti per incarichi presso Istituzioni, Consorzi, Aziende speciali ed altri enti, in rappresentanza del Comune di Gravina di Catania, salvo specifica diversa previsione di legge.


Articolo 24
Gruppi consiliari e Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari


1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri eletti in una determinata lista possono costituirsi in gruppo autonomo rispetto al gruppo della lista nella quale sono stati eletti, purché il nuovo gruppo faccia riferimento a partiti o gruppi politici che, nella più recente rispettiva consultazione elettorale, abbiano conseguito l'elezione di almeno un proprio rappresentante all'Assemblea Regionale Siciliana, ovvero al Parlamento Nazionale o dell’Unione Europea; i Consiglieri non costituiti in gruppo possono confluire solo in altro gruppo già costituito, ovvero nel gruppo misto.
3. Ciascun gruppo provvede a designare un presidente del gruppo consiliare per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i presidenti dei gruppi consiliari sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione permanente, presieduta dal Presidente del Consiglio, competente per lo Statuto, per gli affari generali e per i regolamenti del Consiglio e delle Commissioni consiliari. La Commissione definisce gli accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari di rilevante importanza ad essa attribuiti di volta in volta dal Presidente del Consiglio comunale.
5. Ciascun gruppo dispone presso il Comune di una sede, delle attrezzature e dei mezzi necessari all'esercizio del mandato.


Articolo 25
Commissioni consiliari permanenti


1. Il Consiglio comunale istituisce Commissioni consiliari permanenti per settori organici di materie, con funzioni consultive, preparatorie, istruttorie e referenti, assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi.
2. Il regolamento disciplina la costituzione, il numero e la competenza di ciascuna Commissione, il numero e le modalità di elezione dei componenti, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente gli atti di competenza del Consiglio comunale ed esprimono parere su di essi nei termini perentori stabiliti dal regolamento. Decorsi tali termini, le deliberazioni possono essere assunte prescindendo dal parere.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, i rappresentanti delle associazioni o di organismi di partecipazione, il Segretario Generale, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori ed i soggetti titolari del diritto di udienza di cui all'art. 19 dello Statuto, ogni qualvolta questi lo richiedano.
6. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dai Responsabili delle strutture organizzative gestionali, dalle Aziende e dalle Istituzioni, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
7. Il regolamento può stabilire che una o più Commissioni consiliari permanenti esercitino funzioni di controllo e garanzia, disciplinandone le prerogative e attribuendone la presidenza alla minoranza.


Articolo 26
Commissioni speciali


1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri di cui sono munite ed il termine entro il quale l'incarico deve essere concluso.
2. Il Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, anche su proposta di 300 elettori o del Difensore civico, può costituire Commissioni di indagini la cui composizione non superi i cinque Consiglieri e rispecchi la consistenza dei gruppi consiliari. La deliberazione deve indicare la struttura organica in cui rientra la materia oggetto dell'indagine, le motivazioni e gli scopi che l’hanno motivata, i tempi e le modalità secondo cui gli esiti dell'indagine devono essere rassegnati al Consiglio per le conseguenti determinazioni.


Sezione II - Il Sindaco e la Giunta


Articolo 27
Il Sindaco


1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed ha competenza per tutti gli atti amministrativi che non siano riservati ad altri organi dalla legge o dallo Statuto, essendo l’organo esecutivo a competenza residuale.
2. Il Sindaco interpreta e esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune; a tal fine promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, nei cui confronti svolge un'attività d'indirizzo connessa alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente, nonché in attuazione delle determinazioni della Giunta.
3. Il Sindaco determina le funzioni spettanti al Vicesindaco, il quale sostituisce il Sindaco in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza anche del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
4. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori ed ai Responsabili delle strutture organizzative gestionali l’adozione degli atti di sua competenza, fermo restando il suo potere motivato di avocazione.
5. Il Sindaco può sospendere, con ordinanza motivata, l'esecuzione di atti adottati dagli Assessori, sottoponendoli all'esame collegiale della Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza.
6. Il Sindaco può affidare, ad uno o più Consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
7. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta, sovrintende in via generale al funzionamento delle strutture organiche del Comune, impartendo direttive a tal fine.
8. Il Sindaco può richiedere motivatamente il riesame di atti che lo Statuto riserva alla competenza dei Responsabili delle strutture organiche, con le modalità stabilite dal regolamento.
9. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio comunale delle richieste di stipula di accordi di programma, pervenute al Comune, o di quelli che intende promuovere.
10. Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico, nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno. A tal uopo, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale all'inizio del mandato e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, coordina gli orari degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, determina l'orario di attività dei pubblici esercizi e ne predispone programmi di apertura per turno nei mesi estivi.
11. Il Sindaco inoltre:
- a) autentica le fotografie dei cittadini, anche per il tramite degli operatori comunali delegati alla firma dei documenti di identità personale;
- b) affida gli incarichi di consulenza e di collaborazione professionale esterna;
- c) dispone, con proprio provvedimento, l’azione e la resistenza in giudizio del Comune e la nomina dei legali esterni.


Articolo 28
Attività programmatica


1. Il documento programmatico, con cui - ai sensi dell’art.7, comma 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 - il candidato Sindaco enuncia il programma politico, deve indicare gli obiettivi, gli strumenti e le modalità dell'attività comunale, con particolare riferimento alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico.
2. Unitamente alla composizione della Giunta, comunicata al Consiglio ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, entro dieci giorni dall'insediamento viene comunicato allo stesso uno schema di programma, al fine che il Consiglio possa meglio esprimere le proprie motivate valutazioni.
3. Entro trenta giorni dalle valutazioni del Consiglio, il Sindaco elabora il programma definitivo per l’intero mandato.
4. Il documento programmatico del candidato Sindaco eletto, un resoconto delle valutazioni del Consiglio sullo schema di programma ed il programma definitivo per l’intero mandato sono diffusi a tutti i nuclei familiari a cura del Comune.
5. La relazione semestrale scritta sullo stato di attuazione del programma, che il Sindaco ha l'obbligo di presentare al Consiglio comunale, deve essere depositata, unitamente all'o.d.g. del Consiglio, almeno 5 giorni prima della seduta in cui ne sono previste la discussione e la valutazione; una copia di essa deve essere, entro lo stesso termine, consegnata a ciascun Consigliere.
6. In occasione della relazione semestrale, il Sindaco può presentare motivate integrazioni o rettifiche del programma.
7. Gli incarichi a tempo determinato, che il Sindaco può conferire ad esperti estranei all'Amministrazione, devono essere motivati con particolare riferimento alla qualificazione dei prescelti in relazione all'incarico da svolgere. Dell'attività svolta da detti esperti, il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale nel contesto della propria relazione semestrale.


Articolo 29
La Giunta comunale


1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, determinato dal Sindaco, non superiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente.
2. La Giunta presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato della Città in relazione al programma ed ai risultati dell’attività svolta. Del rapporto deve darsi ampia diffusione, compresa la distribuzione in tutte le scuole cittadine.
3. La Giunta adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle procedure di informazione relative alle spese elettorali dei candidati alla carica di Sindaco ed alla situazione patrimoniale del Sindaco e degli Assessori, ai sensi degli artt. 7 della L.R. 15.11.1982 n. 128, 53 e 54 della L.R. 1.9.1993 n. 26 .
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse decisioni del Sindaco.
5. Alle sedute della Giunta possono essere invitati, ove necessario e per singoli argomenti, i Revisori dei Conti ed i Responsabili delle strutture organizzative gestionali del Comune.
6. Tutte le deliberazioni della Giunta debbono essere trasmesse, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai presidenti dei gruppi consiliari ed al Presidente del Consiglio comunale.


Articolo 30
Funzionamento della Giunta


1. L'attività della Giunta comunale è collegiale. Il Sindaco coordina l'attività della Giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
2. La Giunta delibera a scrutinio palese, salvo le deliberazioni concernenti le persone, con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco.
3. Il Segretario generale del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione; sottoscrive insieme con il Sindaco i relativi verbali di deliberazione.
4. Le deliberazioni della Giunta comunale, adottate con il parere contrario del Responsabile del servizio o del Responsabile di ragioneria, devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.


Articolo 31
Attribuzioni della Giunta


1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ed il programma del Sindaco e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che le siano attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto; rende, altresì, al Sindaco i pareri che le siano richiesti dal medesimo.
2. La Giunta è, in particolare, competente per l’adozione dei seguenti atti:
- a) schema dello Statuto comunale e delle successive revisioni;
- b) proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale, da sottoporre al Consiglio;
- c) proposta di rendiconto ed annessa relazione, da sottoporre al Consiglio;
- d) regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- e) regolamento di cui all’art. 29 – comma 3° – del presente Statuto;
- f) direttive di indirizzo alle strutture organiche;
- g) esame ed approvazione degli atti fondamentali delle Aziende speciali e delle Istituzioni.
3. La Giunta adotta, altresì, gli altri atti espressamente attribuiti alla propria competenza dalla Legge o dal presente Statuto.


Articolo 32
Assessori


1. Gli Assessori esercitano collegialmente col Sindaco le funzioni della Giunta comunale. Ad ogni Assessore vengono attribuite, con delega del Sindaco, competenze su materie omogenee, in corrispondenza delle strutture in cui sono organizzate le attività del Comune.
2. Spetta all’Assessore presentare alla Giunta, per le relative deliberazioni, gli atti inerenti i servizi di sua competenza.
3. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri propri del Sindaco nelle materie delegate.
4. L'Assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione. Presenta semestralmente in Giunta una relazione sull’andamento dei servizi rientranti nella delega ricevuta e sui risultati raggiunti in relazione ai programmi.


CAPO IV
UFFICI E PERSONALE

Articolo 33
Principi di organizzazione


1. Gli uffici del Comune sono ordinati in strutture organizzative gestionali, per aree e materie omogenee attribuite in via esclusiva, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di operare con la massima efficienza e di conseguire la maggiore efficacia dell'azione amministrativa; dette strutture possono ripartirsi in articolazioni interne, secondo l'organizzazione disposta dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili di tali strutture organizzative gestionali sono scelti secondo criteri di merito e professionalità; la nomina e la revoca sono riservate alla competenza del Sindaco, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi determina la dotazione organica complessiva del Comune, per contingenti complessivi delle varie categorie contrattuali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative gestionali ai compiti ed ai programmi dell’Amministrazione, e può ulteriormente specificare le attribuzioni e i compiti dei responsabili di tali strutture.
4. Il regolamento individua le strutture organizzative gestionali a carattere ordinario e può prevedere l’istituzione di speciali uffici a gestione autonoma, eventualmente anche a carattere temporaneo, per espletare particolari attività, o per affrontare specifiche problematiche, ovvero per perseguire speciali obiettivi, oppure per assolvere a funzioni di staff; la direzione di tali uffici autonomi è affidata dal Sindaco, anche con incarichi esterni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
5. Spettano agli Organi di governo del Comune i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. I poteri di indirizzo si esercitano attraverso la selezione di valori, la definizione degli obiettivi prioritari, la programmazione dei tempi e l’assegnazione delle risorse; i poteri di controllo comportano:
- a) la comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse umane e strumentali messe a disposizione di ogni singola struttura;
- b) la verifica della coerenza dell’azione amministrativa ed il monitoraggio circa la conformità dell’andamento dell’attività gestionale rispetto agli atti di indirizzo ed alle direttive.
6. Ai Responsabili delle strutture organizzative gestionali è inibito l’esercizio dei poteri spettanti agli Organi di governo, fatte salve le deleghe consentite dalla normativa vigente.
7. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete ai Responsabili delle strutture organizzative gestionali ordinarie e degli eventuali uffici autonomi, cui sono attribuiti i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e sono riservati atti – che possono anche impegnare il Comune verso l’esterno – non suscettibili di adozione, revoca, riforma, avocazione da parte degli Organi di governo, del Segretario generale e del Direttore generale.
8. I suddetti Responsabili gestionali rispondono dei risultati della propria attività, esercitano le funzioni di direzione dei processi e di coordinamento dei relativi procedimenti e sono competenti per la formazione e l’emanazione degli atti conseguenti; restano ferme le prerogative attribuite dalla Legge e dall’Ordinamento interno del Comune agli Organi di governo, al Segretario generale ed al Direttore generale.


Articolo 34
Segretario generale, Vicesegretario e Direttore generale


1. Il Comune di Gravina di Catania ha un Segretario generale.
2. L'ordinamento e le funzioni sono disciplinati dalla Legge.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretario generale si avvale di un apposito ufficio di segreteria.
4. Il Comune ha, altresì, un Vicesegretario, che svolge le funzioni vicarie del Segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Il Comune può, inoltre, attribuire l’incarico di Direzione generale al Segretario generale o ad altro soggetto esterno, con le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.


Articolo 35
Responsabili delle strutture organizzative gestionali


1. Ai Responsabili delle strutture organizzative gestionali ordinarie e degli eventuali uffici autonomi di cui all’art. 33 del presente Statuto spetta la gestione e la direzione degli uffici, in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi e sotto il loro controllo.
2. Detti Responsabili rispondono dell'attuazione dei programmi e delle direttive, della produttività e del buon andamento delle strutture cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione; ad essi è affidata, nelle materie attribuite, l’erogazione delle prestazioni, la gestione dei processi operativi e la realizzazione concreta delle decisioni e degli indirizzi degli Organi di governo.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 ss. della L. R. 30.04.1991 n.10 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ciascuno dei predetti Responsabili è “responsabile del procedimento” per gli atti assegnati con l’annotazione di destinazione registrata al Protocollo generale; resta salva la facoltà di cui all’art. 5 – comma 1 – della citata L.R. n.10/1991.
4. Compete, fra l’altro, ai suddetti Responsabili:
- a) la presidenza delle commissioni di gara;
- b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, fatte salve le competenze delle commissioni di giudicatrici;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dal presente Statuto, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresa l’autorizzazione all’accesso ed il rilascio di copie per gli atti e documenti esistenti presso la struttura cui sono preposti;
- i) la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e degli altri documenti in materia tributaria, in rappresentanza del Comune;
- l) gli altri atti ad essi attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ovvero, in base a questi, delegati dal Sindaco.
5. Spetta, altresì, ai medesimi Responsabili curare l’istruttoria e la redazione delle “proposte” per gli atti di competenza degli Organi di governo, del Segretario generale e del Direttore generale – rendendo i prescritti pareri – nonché la loro successiva esecuzione; compete, ancora, a tali Responsabili provvedere all’accertamento ed alla riscossione delle entrate di bilancio, compiere gli adempimenti per il recupero dei crediti, approvare i progetti esecutivi delle opere pubbliche, i collaudi ed i certificati di regolare esecuzione ed autorizzare lo svincolo delle cauzioni.
6. Il Segretario generale, ovvero il Direttore generale se nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili della gestione e ne coordina l'attività.


Articolo 36
Consulta dei Responsabili delle strutture organizzative gestionali


1. La Consulta è l’organismo collegiale composto da tutti i Responsabili delle strutture organizzative gestionali e dal Segretario Generale; la convocazione e la presidenza spettano a quest’ultimo, ovvero al Direttore generale esterno, se nominato.
2. Il Presidente sottopone alla Consulta questioni in materia organizzativa e funzionale e nelle altre materie indicate dal presente Statuto e dai regolamenti, in funzione consultiva e propositiva nei confronti degli Organi di governo, nel rispetto delle competenze di questi ultimi.
3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.


CAPO V
SERVIZI


Articolo 37
Gestione dei servizi


1. Il Consiglio comunale istituisce i servizi di interesse della collettività comunale.
2. I servizi sono organizzati in modo da assicurare l’esercizio più efficiente, efficace ed economico.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla Legge; la scelta della forma di gestione spetta al Consiglio comunale, che deve valutare ogni possibilità di utilizzare fonti rinnovabili di energia, di contenere i consumi e di salvaguardare l’ambiente.
4. Nell'ambito dell'attività d'indirizzo e controllo del Consiglio comunale e della vigilanza del Sindaco sul funzionamento dei servizi, gli statuti delle Aziende speciali stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla gestione da parte del Comune. Il presente Statuto ed i regolamenti comunali disciplinano l’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni, nonché le modalità di vigilanza e di controllo sulle gestioni in economia, in concessione a terzi, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, predisponendo per tutte le gestioni forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.


Articolo 38
Azienda speciale


1. Gli amministratori dell'Azienda sono nominati dal Sindaco fra tecnici ed esperti del settore, di assoluta probità, sulla base di “curricula” personali che evidenzino le capacità dei candidati; i “curricula” sono resi pubblici.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non superiore a cinque, compreso il presidente. La nomina del presidente è fatta prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore dell'Azienda speciale viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto. Lo statuto è approvato dal Consiglio comunale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Azienda. Qualora il Consiglio comunale intenda discostarsi dalla proposta deve previamente sentire il consiglio d'amministrazione dell'Azienda e successivamente specificare i motivi per cui si discosta dalla proposta.
5. Lo statuto dell'Azienda dovrà fra l'altro individuare, nell’ambito fissato dalla Legge, gli atti fondamentali dell’Azienda che dovrà approvare la Giunta.


Articolo 39
Istituzione


1. La deliberazione di costituzione dell'Istituzione, assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, conferisce il capitale di dotazione, determina gli ulteriori apporti finanziari del Comune, indica i beni patrimoniali, i mezzi e il personale trasferiti, individua gli atti fondamentali nell’ambito fissato dalla Legge ed è accompagnata da uno studio di fattibilità che indichi analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi, determini le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2. Alla deliberazione è allegato lo statuto, che determina la costituzione e le attribuzioni degli organi, il regime contabile autonomo, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di verifica dei risultati di gestione, di controllo economico-contabile da parte dei revisori dei conti e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'Istituzione.
3. Le Istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
4. La Giunta approva gli atti fondamentali dell’Istituzione, individuati dallo statuto della medesima.
5. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle Istituzioni è stabilita dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
6. L'Istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali, anche attraverso convenzioni su aspetti specifici del servizio.


Articolo 40
Organi dell'Istituzione


1. Il consiglio d'amministrazione dell'Istituzione è nominato dal Sindaco ed è composto da cinque membri, incluso il presidente designato tra i componenti del consiglio, dura in carica per un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato elettorale del Sindaco medesimo. Un membro del consiglio d'amministrazione deve essere rappresentante di organizzazioni di volontariato, le cui finalità siano inerenti a quelle dell'Istituzione stessa. Il presidente e i consiglieri percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita dallo statuto dell’Istituzione.
2. Il consiglio d’amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto dell’Istituzione. Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione dare attuazione agli obiettivi assunti e agli indirizzi espressi dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nella competenza gestionale del direttore.
3. Il presidente rappresenta l'Istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Lo statuto dell’Istituzione prevede gli ulteriori compiti del presidente.
4. Il direttore della Istituzione è nominato dal Sindaco per un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato elettorale del Sindaco medesimo e può essere riconfermato. Il direttore è scelto fra i dipendenti del Comune, o è assunto con contratto di diritto pubblico o di diritto privato.
5. Lo statuto dell’istituzione dispone in modo che le competenze di gestione del direttore siano adeguate alla responsabilità gestionale prevista dalla Legge. Il direttore raccorda la propria azione amministrativa al Responsabile della struttura organizzativa gestionale comunale, nella cui sfera di attribuzioni si rapporta l’Istituzione.


Articolo 41
Revoca

1. Il Sindaco, quando riscontra nei servizi pubblici locali irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, nei casi di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o della gestione, nonché per cause di sopraggiunto conflitto di interesse od incompatibilità, dispone la revoca degli amministratori responsabili di nomina comunale.
2. La revoca deve essere adeguatamente motivata e va preceduta da formale contestazione agli amministratori almeno dieci giorni prima dell'adozione della revoca medesima; gli amministratori possono presentare memorie scritte fino a cinque giorni prima.


CAPO VI
FORME DI COLLABORAZIONE


Articolo 42
Convenzioni


1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale può deliberare di stipulare convenzioni, con altri Comuni o con la Provincia.
2. Per la gestione di servizi specifici e per tempi determinati il Sindaco, su deliberazione di massima del Consiglio comunale, può stipulare convenzioni con Aziende, Società per azioni a prevalente capitale pubblico o Concessionari di pubblici servizi autorizzati in tal senso dall'ente politico da cui rispettivamente dipendono.


Articolo 43
Consorzi


1. Il Comune, per una gestione più efficiente, efficace, economica dei servizi, promuove la costituzione di Consorzi con altri enti territoriali.
2. L'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio sono disciplinati da uno statuto e da una convenzione, approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli comunali.


Articolo 44
Accordi di programma


1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni ed enti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma o vi aderisce, con le modalità previste dalla Legge.


CAPO VII
CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI


Articolo 45
Revisione economico-finanziaria


1. Per il Collegio di revisione economico-finanziaria valgono le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla Legge; l’elezione dei componenti ha luogo con le modalità e per la durata di cui alla vigente normativa di Legge.
2. Il regolamento di contabilità, negli ambiti fissati dalle disposizioni di Legge, disciplina le funzioni, le modalità di funzionamento, le procedure in caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, revoca dei Revisori e di sollecita reintegrazione del Collegio.
3. Il compenso annuale dei Revisori è determinato, nei limiti fissati dalla legge e per tutta la durata dell’incarico, dall'Organo competente all'elezione ed all'atto della stessa.


Articolo 46
Controllo di gestione


1. Il Controllo di gestione viene effettuato con le modalità previste dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, anche attraverso l’espletamento delle seguenti attività:
- a) rilevazione quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogate dal Comune, dei relativi costi diretti ed indiretti e dei proventi ad esse imputabili;
- b) rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti;
- c) monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini in relazione alle attività svolte ed alle prestazioni erogate;
- d) verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati.
2. Ai fini della valutazione degli elementi, raccolti sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione agli obiettivi del controllo ed alla natura delle singole attività.
3. I Responsabili delle strutture organizzative gestionali orientano la propria attività al miglioramento costante della qualità delle prestazioni erogate all’interno ed all’esterno del Comune e dei rapporti con i cittadini, assumendo iniziative per la semplificazione dei procedimenti, la riduzione dei tempi di attesa, lo sviluppo di efficaci modalità di informazione.



CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Articolo 47
Revisione dello Statuto


1. L’iniziativa della revisione dello Statuto, può essere intrapresa dal Sindaco, o da ciascun Consigliere comunale, o da 500 elettori; la relativa proposta di modifica, dettagliatamente articolata, è sottoposta alla Giunta, che delibera motivatamente l’avvio od il mancato avvio del procedimento di revisione, entro 60 giorni dall’acquisizione della proposta al protocollo generale del Comune.
2. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono proposte dalla Giunta e deliberate dal Consiglio con la stessa procedura stabilita dalla Legge per l'approvazione.


Articolo 48
Regolamenti di attuazione dello Statuto


1. Il Consiglio comunale procede all’approvazione od all’adeguamento dei regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o delle sue revisioni.
2. I principi statutari, che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie, continuano a rimanere in vigore le norme regolamentari precedenti.


Articolo 49
Verifica dello Statuto


1. Nel corso del proprio mandato elettorale, il Consiglio comunale svolge una o più sedute straordinarie per verificare l'attuazione dello Statuto. In tale occasione il Presidente del Consiglio comunale, che presiede di diritto la Commissione consiliare per l'attuazione dello Statuto, presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione e sui problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.
2. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello Statuto, nonché misure per una più funzionale attuazione.
3. La relazione del Presidente del Consiglio comunale, il dibattito consiliare e le eventuali proposte di cui al comma precedente vanno ampiamente divulgati, promovendo anche forme di consultazione dei cittadini.
4. La Commissione consiliare permanente per l’attuazione dello Statuto svolge anche funzioni di coordinamento per la stesura dei regolamenti richiamati dallo Statuto.


Articolo 50
Norme transitorie sugli Organi del Comune


1. La facoltà del Sindaco di determinare il numero degli Assessori in misura non superiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, prevista dall’art.6 della Legge regionale n.30 del 23.12.2000 ed introdotta dalla modifica apportata all’art.29 – comma 1° - del presente Statuto, può essere esercitata sin dall’entrata in vigore di tale modifica.

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