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| Il Comune di Floresta |
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| Sede Comunale Corso
Umberto 42 Tel 0942-662036 |
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| Sito internet
www.comunefloresta.me.it |
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Il Sindaco
- Dott.
Marzullo Sebastiano
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La Giunta Municipale
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Assessore al personale e vice Sindaco
Ricciardo Pietro
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Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali
Dott.ssa Libertino Erika
-
Assessore Agricoltura e Lavoro
Scalisi Nello Giuseppe
-
Assessore Sport Turismo e Territorio
Natalotto Luca
-
Segretario Comunale
- Dott.
Carmela Stancampiano
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Ufficio Tecnico
- Resp.
Geom. Antonio Caporlingua
-
Ufficio Economato
- Resp
Rag. Aurelio Mazzeo
-
Ufficio Tributi
- Resp.
Gaetana Scalisi
-
Ufficio Anagrafe
-
Resp. Gimmillaro Maria Giuseppa
-
Ufficio Vigili Urbani
-
Com.Giuseppe Gurgone
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| Consiglio
Comunale |
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Calabrese
Giuseppe
Presidente
del Consiglio
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Pedalina
Carmela
Vice Presidente
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Dott.ssa Marino Antonina Simona
Consigliere di Maggioranza (capogruppo)
-
Pedalina
Salvatore
Consigliere di Maggioranza
-
Marzullo Giuseppe Consigliere di
Maggioranza
-
Landro Sebastiano
Consigliere di Maggioranza
-
Sparti
Claudio Vito
Consigliere di Maggioranza
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-
Iuculano salvatore
Consigliere di Minoranza
-
Capizzi G. Sergio
Consigliere di Minoranza (capogruppo)
-
Pedalina Antonino Tindaro
Consigliere
di Minoranza
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Di Mulo
Filippa
Consigliere di Minoranza
-
Accordino Pietro Domenico
Consigliere di Minoranza
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Statuto
Comunale |
- CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il Comune di Floresta
1. Il Comune di Floresta rappresenta la comunità di coloro
che vivono nel territorio comunale e ne cura gli interessi.
2. Il Comune opera per promuovere il progresso civile,
culturale ed economico della comunità, fondando la sua
azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla
solidarietà.
3. Il Comune riconosce i principi della Carta europea
dell'Autonomia Locale approvata dal Consiglio d'Europa il 15
Ottobre 1985.
4. Il Comune di Floresta promuove le pari opportunità tra
uomo e donna: a tale scopo i regolamenti comunali recano
apposite norme, anche con riferimento alla L. n.125 del 10
aprile 1991.
Articolo 2
Principi sull'azione e sull'organizzazione del Comune
1. L'azione del Comune si esercita in ogni campo in cui
esiste un'esigenza della sua popolazione, in espletamento di
funzioni proprie e di quelle conferite dalle Leggi dello
Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune informa la sua attività e la sua organizzazione
ai criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di
efficienza e di pubblicità, garantendo la reale
partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita
amministrativa comunale.
3. Il Comune informa la propria azione al metodo della
programmazione, avvalendosi, per la individuazione degli
obiettivi, dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo
territorio.
4. Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni:
- a) concorre a garantire la tutela della salute del
cittadino ed un efficiente servizio di assistenza sociale
con particolare riferimento ai minori, agli inabili ed
invalidi, agli anziani;
- b) tutela e valorizza tutti i parchi e le ville comunali
del territorio esistenti e futuri, anche con servizi di
manutenzione e custodia permanente e con iniziative,
salvaguardando i valori paesaggistici;
- c) riconosce nell'attività culturale, nella pratica
sportiva dilettantistica e nell'impiego del tempo libero
momenti essenziali della formazione della persona umana ed
in particolare dei giovani;
- d) attua misure necessarie per migliorare la qualità del
contesto urbano e per tutelare e valorizzare le zone
agricole e le coltivazioni tradizionali;
- e) favorisce, compatibilmente con la salvaguardia
dell'ambiente, lo sviluppo armonico sul territorio delle
attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo
cooperativo con specifici programmi, anche al fine di
attivare risorse private per finalità pubbliche;
- f) garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la
formazione culturale e professionale e per l'accesso al
lavoro;
- g) favorisce la formazione e l'attività di libere
associazioni di cittadini che abbiano finalità sociali e
culturali;
- h) istituisce ed organizza i servizi per rispondere alle
esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei giovani, delle
lavoratrici e dei lavoratori;
- i) promuove la collaborazione e la cooperazione con altri
soggetti pubblici e privati;
- l) adotta regolamenti sull'azione comunale, in cui vengono
determinati i criteri a cui l'amministrazione dovrà
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari di ogni genere, nonché per il
conferimento di incarichi professionali o di consulenza;
- m) assicura, attraverso la previsione di adeguate norme
nei propri regolamenti, la massima trasparenza nei
procedimenti relativi ad appalti per forniture ed opere
pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali,
autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti;
- n) promuove iniziative di lotta contro la
tossicodipendenza, anche con il coinvolgimento del
volontariato;
- o) garantisce, attraverso l’inserimento di specifiche
norme nei propri regolamenti, il rispetto dei diritti del
contribuente di cui alla Legge n.212 del 27.07.2000.
Articolo 3
Rapporti con altri enti
1. Il Comune, per assicurare economicità ai servizi, informa
la sua attività al principio associativo e di cooperazione
nei rapporti con i Comuni viciniori, con la Provincia e con
la Regione.
2. Collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle
proprie finalità e concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della
Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di propria
competenza alla loro specificazione ed attuazione.
Articolo 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma,
adottati con delibera del Consiglio comunale.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato al Comune
secondo il regolamento.
Articolo 5
Sede comunale
1. Il Palazzo civico, Sede comunale, è il luogo in cui si
riuniscono ordinariamente il Consiglio comunale e la Giunta;
nello stesso edificio è l'Ufficio del Sindaco.
CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Articolo 6
Soggetti titolari
1. Salvo che non sia stabilito diversamente, le disposizioni
del presente capo si applicano:
- a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del
Comune;
- b) ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto
16 anni;
- c) ai cittadini non residenti che nel Comune esercitano la
propria attività prevalente di lavoro o di studio o siano
utenti dei servizi;
- d) agli stranieri ed apolidi residenti nel Comune;
- e) alle associazioni ed agli organismi di partecipazione,
di cui ai successivi articoli 14 e 15.
Articolo 7
Pubblicità dell'azione comunale
1. L'azione del Comune si informa al principio della
pubblicità.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di
legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del Sindaco che, conformemente al regolamento,
ne vieti la pubblicità.
3. Gli atti del Consiglio, i provvedimenti riguardanti la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque specie ed in genere tutti i provvedimenti che
comportano spese sono in ogni caso pubblici.
4. La pubblicità degli atti è assicurata attraverso la
pubblicazione all'Albo Pretorio, l'accesso e l'informazione.
5. Nel bilancio deve essere previsto uno stanziamento per
l’informazione e la comunicazione con i cittadini.
6. Il Difensore civico è anche garante dell'effettività del
diritto d'accesso e di informazione, della trasparenza
dell'azione amministrativa e della corretta applicazione
della disciplina dell'autocertificazione.
Articolo 8
Albo Pretorio
1. Nell'atrio d'accesso principale del Palazzo civico è
collocato l’Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti
ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità,
l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Responsabile del competente Servizio comunale cura
l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi dei
messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica
l'avvenuta pubblicazione.
Articolo 9
Diritto d'accesso
1. Il regolamento comunale assicura – secondo il titolo V
della L.R. siciliana 30 aprile 1991, n.10 – l’accesso ai
documenti amministrativi, individua i responsabili dei
procedimenti, detta le norme per assicurare l’informazione
sullo stato degli atti e sull'ordine di esame delle domande,
detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie,
indica le categorie di atti delle quali può essere
temporaneamente vietata l’esibizione, a tutela della
riservatezza dei singoli, delle imprese o delle formazioni
sociali; il diritto di accesso è assicurato anche attraverso
l’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all’art.11
del decreto legislativo n.165 del 30.3.2001.
Articolo 10
Diritto d'informazione
1. Il Comune deve rendere pubblici i propri atti, non solo
attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, ma anche
servendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad
assicurare la piena conoscenza e pubblicità. Il Comune
altresì adotta le forme più opportune per informare la
cittadinanza sulla propria attività. E’ fatto salvo
l’obbligo di comunicazione o notificazione personale per i
provvedimenti singolari.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva,
inequivocabile, completa. Il Comune cura la più ampia
informazione, nelle forme previste dai regolamenti:
- a) dei bilanci;
- b) degli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica e, comunque, degli atti d’indirizzo e di
programmazione del Consiglio;
- c) del documento programmatico e delle relazioni del
Sindaco;
- d) delle valutazioni di impatto ambientale;
- e) dei regolamenti;
- f) delle decisioni riguardanti i servizi pubblici locali;
- g) delle decisioni d'annullamento di atti comunali in sede
di controllo; tali decisioni verranno inoltre comunicate a
coloro che hanno presentato opposizione avverso l'atto
annullato;
- h) di ogni altra iniziativa che attenga ai rapporti fra
amministrazione e cittadini.
3. I regolamenti dettano norme idonee a dare concreta
attuazione al diritto di informazione e disciplinano altresì
la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 29 della L.R.
siciliana 30 aprile 1991, n.10.
4. Il cittadino che intende far valere le azioni ed i
ricorsi che spettano al Comune ha diritto di ottenere copia
di atti e documenti, nonché ogni altra notizia, utile a tal
fine, di cui è in possesso l'Amministrazione.
Articolo 11
Difensore civico
1. Il Consiglio comunale istituisce apposito ufficio sotto
la direzione del Difensore civico, con il compito di
garantire l'imparzialità e il buon andamento
dell'amministrazione comunale e dei servizi comunque
gestiti.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a
maggioranza dei due terzi dei componenti, tra i cittadini di
provata moralità e imparzialità che abbiano la necessaria
preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico
amministrativo.
3. Il regolamento disciplina la presentazione delle
candidature, i requisiti soggettivi per la designazione e le
cause di incompatibilità. Il Difensore civico è, comunque,
incompatibile con qualsiasi altro ufficio elettivo.
4. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e non è
rieleggibile. Cessa dalla carica:
- a) alla scadenza del mandato;
- b) per dimissioni o morte;
- c) per revoca da parte del Consiglio con il voto
favorevole della maggioranza prevista per l'elezione, su
richiesta motivata da circostanziate e documentate gravi
ragioni e/o da gravi violazioni di legge, dello Statuto o
dei regolamenti, sottoscritta da almeno un terzo dei
Consiglieri assegnati o da almeno 1/10 dei soggetti di cui
all'articolo 6 lettere a) e b);
- d) per sopravvenuta causa di incompatibilità o carenza dei
requisiti soggettivi.
5. Il Difensore civico ha diritto di convocare i
responsabili delle strutture organiche e di ottenere dagli
uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia
connessa alla questione trattata. Al Difensore civico non
può essere opposto il segreto d'ufficio, se non in casi
espressamente previsti dalla legge.
6. Il Difensore civico non può svolgere la sua azione a
richiesta dei Consiglieri comunali. Il regolamento dovrà
prevedere la dotazione ed il personale necessario per
l'espletamento delle sue funzioni. La Giunta gli attribuisce
una indennità in misura pari a quella prevista per gli
Assessori.
7. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale una
relazione annuale sull'attività svolta, corredata dalle
relative proposte. Della relazione si dà ampia pubblicità.
Può inviare inoltre al Sindaco o alla Giunta relazioni
dettagliate su argomenti di notevole rilievo o nei casi in
cui riscontri irregolarità o negligenza negli uffici e nei
servizi. Sollecita il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, nei
casi in cui hanno l'obbligo di provvedere, ad adottare i
provvedimenti di propria competenza, informando in ogni caso
il Consiglio comunale.
8. Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su
proposta dei soggetti di cui all'articolo 6. Qualora
riscontri comportamenti od omissioni in violazione di leggi,
dello Statuto e dei regolamenti invia al responsabile del
procedimento, dell'ufficio o del servizio, una comunicazione
scritta indicando le violazioni riscontrate ed i possibili
rimedi per eliminarle. Copia della comunicazione viene
trasmessa al Sindaco.
9. I responsabili delle strutture organiche che impediscano
o ritardino l'espletamento delle funzioni del Difensore
civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti
dalle norme vigenti. Il Difensore civico può richiedere la
promozione dell'azione disciplinare.
10. I cittadini singoli od associati possono attivare
davanti l’ufficio del Difensore civico procedure
giustiziali, per qualsiasi questione riguardante il
funzionamento dei servizi pubblici comunali. Il regolamento
disciplinerà il procedimento applicando, in quanto
compatibili, le disposizioni del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.
11. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di
dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
12. Il Difensore civico, se richiesto dall'interessato, è
tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza
per ragioni del suo ufficio, con riguardo al caso
considerato.
13. Il Difensore civico coordina la propria attività con il
Difensore civico della Regione siciliana, nonché con
l'Ufficio di pubblica tutela degli enti del servizio
sanitario nazionale previsto dalla legge reg. 30 gennaio
1991, n.7, anche al fine di assicurare la piena tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle
unità sanitarie locali.
Articolo 12
Referendum consultivo
1. E’ ammesso referendum consultivo su materie di interesse
dell’intera collettività comunale e su provvedimenti
generali di competenza del Comune.
2. Il referendum può essere richiesto da cinquecento dei
soggetti di cui all'art. 6 lettere a) e b) o da 3/5 del
Consiglio comunale.
3. Sono escluse dal referendum le decisioni in materia di
bilanci, tributi locali e tariffe; i provvedimenti
concernenti il personale; i provvedimenti inerenti
all'assunzione di mutui ed all'emissione di prestiti
obbligazionari; i provvedimenti relativi ad acquisti di
immobili, permute, appalti, concessioni; i provvedimenti di
nomina o revoca di rappresentanti dei Comuni presso enti,
aziende o istituzioni ed in genere le deliberazioni e
questioni concernenti le persone; le materie sulle quali il
Consiglio comunale deve esprimersi entro termini perentori
stabiliti per legge, ovvero in vista di finanziamenti; le
materie già soggette a referendum negli ultimi 3 anni.
4. La proposta di referendum deve avere la forma di quesito
chiaro ed univoco. La raccolta delle firme deve avvenire in
un arco di tempo non superiore a tre mesi. Le consultazioni
relative a richieste presentate nel corso dell'anno solare
sono effettuate nei primi tre mesi dell'anno successivo in
unico turno e nella stessa giornata. Non è consentita più di
una tornata referendaria per anno. In ogni tornata non
possono proporsi più di sei quesiti referendari. I
referendum non possono essere indetti nell'anno precedente
alla scadenza del mandato del Consiglio comunale.
5. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia, entro 30
giorni dal deposito in segreteria dell'iniziativa popolare o
del deliberato comunale, una commissione nominata dal
Sindaco, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi
consiliari, presieduta dal Difensore civico e composta dal
Segretario generale e da un professore universitario di
ruolo ordinario di diritto amministrativo. La commissione a
richiesta del comitato promotore, costituito da almeno 20
elettori del Comune o 5 Consiglieri comunali, può
pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum prima della
raccolta delle firme o del deliberato consiliare. La
commissione dichiara inammissibile il referendum propositivo
se nel frattempo gli organi comunali competenti hanno
provveduto in senso conforme alla richiesta referendaria.
6. Il regolamento stabilisce le modalità per la
presentazione della proposta, per la raccolta e
l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, in caso di
referendum ad iniziativa popolare, nonché le modalità per lo
svolgimento delle operazioni di voto e tutto quanto non
previsto dallo Statuto.
7. Il referendum è indetto dal Sindaco. Indetto il
referendum, è sospesa ogni attività deliberativa sul
medesimo oggetto. Il Consiglio comunale, con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può deliberare in
casi di particolare necessità ed urgenza.
8. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto
se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei soggetti
di cui al comma 2 e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
9. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito
favorevole del referendum, il Presidente del Consiglio
comunale dovrà inserire all'ordine del giorno del Consiglio
la discussione sulla questione oggetto del referendum. Se di
propria competenza, il Consiglio dovrà deliberare al
riguardo; se la competenza è di altro organo, questo dovrà
deliberare sull'argomento oggetto del referendum entro 30
giorni dall'avvenuta discussione in Consiglio comunale.
Articolo 13
Altre forme di consultazione
1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti
riguardanti materie di competenza locale che interessano
specifiche categorie di cittadini, procede alla
consultazione di particolari settori della popolazione o di
ambiti territoriali o di utenti di servizi comunali in forma
diretta, mediante questionari, assemblee e audizioni, oppure
in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti
di categoria ovvero della consulta di settore.
2. Le consultazioni di cui al comma precedente non si
effettuano per i procedimenti per i quali la legge o lo
Statuto prevedono specifiche forme di consultazione.
Articolo 14
Libere forme associative
1. Il Comune valorizza le libere forme associative,
garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali
nei modi previsti dal regolamento. Il Comune può avvalersi
della collaborazione di tali associazioni anche per
migliorare il funzionamento dei servizi comunali nei settori
dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e
delle attività ricreative, della protezione civile e
dell'ambiente.
2. Il regolamento stabilisce i criteri che occorre seguire
per accertare la rappresentatività di dette associazioni e
per erogare eventuali sovvenzioni.
3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre
effetti sull'attività di dette associazioni devono essere
precedute dall'acquisizione di pareri che gli organismi
delle stesse dovranno formulare entro 30 giorni dalla
richiesta.
4. Il regolamento disciplina la consultazione permanente
delle associazioni ed in particolare delle organizzazioni
sindacali locali, delle associazioni imprenditoriali, nonché
delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli
utenti, al fine di determinare gli indirizzi per il
coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici e degli uffici pubblici e delle
organizzazioni di volontariato per ciò che riguarda la
gestione dei servizi sociali.
5. La concessione di contributi ovvero di beni o servizi ad
associazioni o ad altri organismi privati, sulla base di
apposite convenzioni, è subordinata alla predeterminazione
nel regolamento dei criteri a cui l'amministrazione deve
attenersi. Nel bilancio preventivo devono indicarsi i
settori verso i quali indirizzare prioritariamente il
sostegno comunale. I Responsabili delle strutture
organizzative gestionali ogni anno rendono pubblici, nelle
forme più adeguate, i rispettivi elenchi di tutte le
associazioni o di altri organismi privati che hanno
beneficiato delle concessioni di cui sopra.
Articolo 15
Organismi di partecipazione, Consulte di settore, Comitati
di quartiere
1. Il Comune promuove gli organismi di partecipazione dei
cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Consiglio comunale istituisce consulte di settore a
carattere permanente. Ogni consulta è costituita dai
rappresentanti delle associazioni, dei comitati, delle
organizzazioni sindacali e professionali riconosciute, degli
organismi portatori di interessi settoriali e da cittadini
con particolare qualificazione ed esperienza. Ne fanno parte
di diritto gli Assessori competenti per materia. Le Consulte
comunali di settore sono chiamate ad esprimere pareri e
formulare proposte sugli indirizzi politici di settore.
L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di prendere in
considerazione i pareri, motivando l'eventuale dissenso.
3. Il Consiglio comunale riconosce i Comitati spontanei di
quartiere, quali organismi democratici di partecipazione su
base decentrata, volti a valorizzare le specifiche istanze
presenti nel territorio. I Comitati spontanei di quartiere
vengono regolarmente consultati dagli organi comunali per
gli aspetti concernenti il proprio territorio, nonché per
formulare pareri e proposte in occasione dell'approvazione
del bilancio di previsione, del piano regolatore comunale,
del piano commerciale e del piano del traffico.
L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di prendere in
considerazione i pareri, motivando l'eventuale dissenso.
4. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
componenti può promuovere altri organismi di partecipazione.
Articolo 16
Partecipazione al procedimento
1. Le associazioni e gli organismi di cui agli artt. 14 e 15
dello Statuto, hanno il diritto di intervenire nei
procedimenti che investono interessi di cui sono portatori.
Questa disposizione si applica anche ai procedimenti
generali di cui all'art.14 della legge regionale 30 aprile
1991, n.10.
2. Il regolamento disciplina il diritto degli interessati di
essere sentiti dal responsabile del procedimento, di
assistere alle ispezioni ed agli accertamenti, di farsi
sostituire da un rappresentante.
3. Per i procedimenti amministrativi concernenti la
formazione di atti normativi o atti amministrativi ad
efficacia generale, il Consiglio comunale, su proposta di un
quinto dei suoi componenti o del Sindaco, può indire una
istruttoria pubblica. L'istruttoria può essere altresì
indetta quando ne facciano richiesta almeno duecento
soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6.
L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico
contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di
un esperto, oltre al Sindaco e ai gruppi consiliari,
associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di
interessi a carattere non individuale. Il provvedimento
finale è motivato con riferimento alle risultanze
istruttorie. Il regolamento per l'esercizio delle funzioni
disciplina le modalità di raccolta delle firme per la
richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di
svolgimento ed i tempi di conclusione dell'istruttoria.
4. Le previsioni dei precedenti commi non si applicano alle
ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.
Articolo 17
Petizioni, istanze, interrogazioni
1. I soggetti di cui all'articolo 6 possono rivolgere al
Sindaco istanze o petizioni per chiedere provvedimenti o
esporre comuni necessità. Inoltre possono presentare
interrogazioni al Sindaco depositandone il testo con almeno
100 sottoscrizioni.
2. Ai proponenti è data risposta per iscritto entro 30
giorni secondo le modalità stabilite dal regolamento. Copia
delle risposte è trasmessa al Consiglio comunale.
Articolo 18
Iniziativa popolare
1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di
competenza degli organi comunali, presentando un progetto
redatto in articoli ed accompagnato da una relazione
illustrativa sottoscritta da almeno 1/10 dei soggetti di cui
all'art. 6 lettere a) e b).
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la
presentazione della proposta e per la raccolta e
l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per
la verifica delle stesse.
3. L'organo competente adotterà, dopo aver acquisito i
prescritti pareri e avere sentito un rappresentante dei
sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta e, comunque,
entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, formale
provvedimento, anche se negativo.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d’iniziativa le
seguenti materie:
- a) revisione dello Statuto, fatto salvo quanto previsto
dall’art.47;
- b) tributi, bilancio, rendiconto;
- c) designazioni e nomine;
- d) programmi generali e settoriali.
Articolo 19
Diritto d'udienza
1. I soggetti di cui all'articolo 6 possono chiedere
motivatamente - nelle forme previste dal regolamento -
udienza al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta od ai
Responsabili delle strutture organizzative gestionali,
secondo le rispettive competenze.
2. Qualora il provvedimento sia di competenza del Sindaco o
della Giunta, i soggetti di cui al comma precedente hanno
diritto di essere ascoltati dal Sindaco o da un Assessore da
lui designato. Nei casi in cui ad adottare il provvedimento
sia il Consiglio comunale, i soggetti saranno sentiti in
sede di commissione consiliare competente.
3. Gli interessati possono chiedere che dell'udienza venga
redatto succinto processo verbale. Delle udienze
verbalizzate deve essere conservata la documentazione.
CAPO III
ORGANI DEL COMUNE
Sezione I - Il Consiglio comunale
Articolo 20
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è organo direttamente
rappresentativo della collettività locale.
2. Il Consiglio gode di autonomia funzionale, organizzativa
e finanziaria.
3. Il Consiglio comunale si riunisce con la periodicità
stabilita dal regolamento. Il Presidente del Consiglio è
tenuto a convocarlo entro 20 giorni, quando ne facciano
richiesta 1/5 dei Consiglieri; in questo caso deve inserire
nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
4. Le modalità di convocazione sono stabilite dal
regolamento.
5. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del
potere di mantenere l'ordine, la regolarità delle
discussioni e delle votazioni, l'osservanza della legge,
dello Statuto e dei regolamenti, di sospendere e sciogliere
l'adunanza e ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di
disordine, di garantire i diritti dei Consiglieri secondo il
regolamento.
6. Il regolamento indica il numero dei Consiglieri
necessario per la validità delle sedute.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei
presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente
dalle leggi o dallo Statuto. Le deliberazioni sono assunte,
di regola, con votazione palese, con esclusione dei casi
previsti dal regolamento.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui
debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su
“persone”, il Presidente dispone la trattazione
dell'argomento in “seduta non pubblica”.
9. Per l’istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio si applicano le vigenti norme
legislative e regolamentari.
10. Alle sedute del Consiglio possono essere presenti il
Difensore civico ed i Revisori dei conti.
Articolo 21
Iniziativa delle deliberazioni
1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle
materie di competenza del Consiglio comunale, spetta:
- a) a ciascun Consigliere;
- b) al Sindaco;
- c) alla Giunta;
- d) agli Assessori delegati, nei limiti della delega;
- e) ai cittadini, secondo quanto dispone l'articolo 18.
2. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i piani e i
programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio
dalla Giunta. Il Consiglio adotta preventivamente, in tempo
utile, un documento di indirizzo, di cui la Giunta deve
tener conto nelle proposte e nella elaborazione degli schemi
di bilancio annuale e pluriennale.
3. Le proposte di deliberazione, acquisiti i prescritti
pareri, vengono trasmesse alle commissioni consiliari
competenti. Il procedimento non può essere aggravato se non
per straordinarie e motivate ragioni imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
Articolo 22
Regolamento consiliare
1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio
comunale sono disciplinati da uno o più regolamenti, che
integrano le norme della Legge e del presente Statuto.
2. In particolare devono essere disciplinati:
- a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni;
- b) la pubblicità delle sedute;
- c) i procedimenti relativi alle nomine e designazioni di
competenza consiliare;
- d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo;
- e) la disciplina dell'ufficio di presidenza;
- f) i rapporti con gli organi di controllo;
- g) i rapporti con le istituzioni esterne al Comune;
- h) i diritti e doveri dei Consiglieri, dei gruppi
consiliari, del Sindaco e della Giunta, in Consiglio;
- i) le procedure di informazione relative alle spese
elettorali delle liste e dei candidati ed alla situazione
patrimoniale dei Consiglieri, ai sensi degli artt. 7 della
L.R. 15.11.1982 n. 128, 53 e 54 della L.R. 1.9.1993 n. 26;
- l) le forme di assistenza tecnica ai fini della redazione
delle proposte di deliberazione;
- m) la disciplina dell'attività ispettiva dei Consiglieri,
di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge reg. 26 agosto
1992, n.7;
- n) la previsione di apposite sessioni da dedicare alle
politiche sociali, all'assetto del territorio, allo sviluppo
economico, nonché all'esame del rendimento degli istituti di
partecipazione.
3. Il regolamento deve assicurare ai gruppi consiliari di
minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del
Consiglio.
Articolo 23
Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune
senza vincolo di mandato. Ogni Consigliere deve appartenere
ad un gruppo consiliare e far parte almeno di una
Commissione permanente.
2. Nell'adempimento delle civiche funzioni, ogni Consigliere
ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di
voto.
3. I Consiglieri comunali, nel numero previsto dalla legge,
hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio
comunale e, singolarmente, di proposta nelle materie di
competenza del Consiglio stesso.
4. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli
uffici del Comune, nonché dalle aziende ed istituzioni
comunali, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili
all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere
opposto il segreto, nei modi e nelle forme previste dal
regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi in cui
siano a conoscenza di atti per cui è esclusa la pubblicità.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare
interrogazioni e mozioni.
6. Singoli Consiglieri possono essere incaricati dal Sindaco
o dal Presidente del Consiglio a trattare affari
particolari, che attengano al buon andamento delle relazioni
reciproche fra gli organi del Comune.
7. Le dimissioni da Consigliere vanno presentate per
iscritto ed indirizzate al Presidente del Consiglio
comunale, il quale deve comunicarle immediatamente al
Consiglio stesso ponendo all'ordine del giorno la surroga
del Consigliere cessato dalla carica. La deliberazione di
surroga deve essere assunta dal Consiglio nella stessa
seduta in cui dichiara la decadenza o acquisisce le
dimissioni.
8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere
deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel
regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi
posseduti e la propria situazione patrimoniale.
9. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute
del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle
commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. I
Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non
intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio o delle
commissioni, con esclusione delle sedute convocate con
procedura d'urgenza, sono dichiarati decaduti. La decadenza
è pronunciata dal Consiglio su proposta del Presidente, di
ciascun Consigliere o su istanza di singoli elettori. La
proposta o l'istanza di decadenza è comunicata
all'interessato, il quale entro dieci giorni può far
pervenire per iscritto idonee giustificazioni, da valutarsi
in Consiglio nella sua prima adunanza.
10. Il Consigliere che abbia, anche per motivi
professionali, interesse alla deliberazione, deve
dichiararlo all'inizio della discussione ed astenersi dal
partecipare al dibattito ed alla votazione, allontanandosi
dalla sala consiliare.
11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel
territorio del Comune.
12. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non
possono essere nominati o eletti per incarichi presso
Istituzioni, Consorzi, Aziende speciali ed altri enti, in
rappresentanza del Comune di Gravina di Catania, salvo
specifica diversa previsione di legge.
Articolo 24
Gruppi consiliari e Commissione dei presidenti dei gruppi
consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al
Presidente del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri eletti in una determinata lista possono
costituirsi in gruppo autonomo rispetto al gruppo della
lista nella quale sono stati eletti, purché il nuovo gruppo
faccia riferimento a partiti o gruppi politici che, nella
più recente rispettiva consultazione elettorale, abbiano
conseguito l'elezione di almeno un proprio rappresentante
all'Assemblea Regionale Siciliana, ovvero al Parlamento
Nazionale o dell’Unione Europea; i Consiglieri non
costituiti in gruppo possono confluire solo in altro gruppo
già costituito, ovvero nel gruppo misto.
3. Ciascun gruppo provvede a designare un presidente del
gruppo consiliare per gli adempimenti previsti dalla legge,
dallo Statuto e dal regolamento. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more della designazione, i presidenti
dei gruppi consiliari sono individuati nei Consiglieri che
abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una
Commissione permanente, presieduta dal Presidente del
Consiglio, competente per lo Statuto, per gli affari
generali e per i regolamenti del Consiglio e delle
Commissioni consiliari. La Commissione definisce gli accordi
sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo
svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari di
rilevante importanza ad essa attribuiti di volta in volta
dal Presidente del Consiglio comunale.
5. Ciascun gruppo dispone presso il Comune di una sede,
delle attrezzature e dei mezzi necessari all'esercizio del
mandato.
Articolo 25
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale istituisce Commissioni consiliari
permanenti per settori organici di materie, con funzioni
consultive, preparatorie, istruttorie e referenti,
assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi.
2. Il regolamento disciplina la costituzione, il numero e la
competenza di ciascuna Commissione, il numero e le modalità
di elezione dei componenti, il funzionamento e le forme di
pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente gli atti di
competenza del Consiglio comunale ed esprimono parere su di
essi nei termini perentori stabiliti dal regolamento.
Decorsi tali termini, le deliberazioni possono essere
assunte prescindendo dal parere.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri
lavori il Sindaco, gli Assessori, i rappresentanti delle
associazioni o di organismi di partecipazione, il Segretario
Generale, funzionari e rappresentanti di forze sociali,
politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli
Assessori ed i soggetti titolari del diritto di udienza di
cui all'art. 19 dello Statuto, ogni qualvolta questi lo
richiedano.
6. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle
materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dai
Responsabili delle strutture organizzative gestionali, dalle
Aziende e dalle Istituzioni, notizie, informazioni, dati,
atti, audizioni di persone. Non può essere opposto alle
richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
7. Il regolamento può stabilire che una o più Commissioni
consiliari permanenti esercitino funzioni di controllo e
garanzia, disciplinandone le prerogative e attribuendone la
presidenza alla minoranza.
Articolo 26
Commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali
per l'esame di problemi particolari, stabilendone la
composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri di
cui sono munite ed il termine entro il quale l'incarico deve
essere concluso.
2. Il Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal comma
3 dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7,
anche su proposta di 300 elettori o del Difensore civico,
può costituire Commissioni di indagini la cui composizione
non superi i cinque Consiglieri e rispecchi la consistenza
dei gruppi consiliari. La deliberazione deve indicare la
struttura organica in cui rientra la materia oggetto
dell'indagine, le motivazioni e gli scopi che l’hanno
motivata, i tempi e le modalità secondo cui gli esiti
dell'indagine devono essere rassegnati al Consiglio per le
conseguenti determinazioni.
Sezione II - Il Sindaco e la Giunta
Articolo 27
Il Sindaco
1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed ha competenza per
tutti gli atti amministrativi che non siano riservati ad
altri organi dalla legge o dallo Statuto, essendo l’organo
esecutivo a competenza residuale.
2. Il Sindaco interpreta e esprime gli indirizzi di politica
amministrativa del Comune; a tal fine promuove e coordina
l'azione dei singoli Assessori, nei cui confronti svolge
un'attività d'indirizzo connessa alle proprie responsabilità
di direzione della politica generale dell'ente, nonché in
attuazione delle determinazioni della Giunta.
3. Il Sindaco determina le funzioni spettanti al
Vicesindaco, il quale sostituisce il Sindaco in via
generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua
assenza o impedimento. In caso di assenza anche del
Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate
dall'Assessore più anziano per età.
4. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori ed ai
Responsabili delle strutture organizzative gestionali
l’adozione degli atti di sua competenza, fermo restando il
suo potere motivato di avocazione.
5. Il Sindaco può sospendere, con ordinanza motivata,
l'esecuzione di atti adottati dagli Assessori,
sottoponendoli all'esame collegiale della Giunta nella prima
seduta successiva all'ordinanza.
6. Il Sindaco può affidare, ad uno o più Consiglieri
comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e
termini.
7. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione e la
rappresenta, sovrintende in via generale al funzionamento
delle strutture organiche del Comune, impartendo direttive a
tal fine.
8. Il Sindaco può richiedere motivatamente il riesame di
atti che lo Statuto riserva alla competenza dei Responsabili
delle strutture organiche, con le modalità stabilite dal
regolamento.
9. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio comunale
delle richieste di stipula di accordi di programma,
pervenute al Comune, o di quelli che intende promuovere.
10. Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima
fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico,
nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno. A tal
uopo, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale all'inizio del mandato e sentite le associazioni di
categoria e dei consumatori, coordina gli orari degli
uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali,
determina l'orario di attività dei pubblici esercizi e ne
predispone programmi di apertura per turno nei mesi estivi.
11. Il Sindaco inoltre:
- a) autentica le fotografie dei cittadini, anche per il
tramite degli operatori comunali delegati alla firma dei
documenti di identità personale;
- b) affida gli incarichi di consulenza e di collaborazione
professionale esterna;
- c) dispone, con proprio provvedimento, l’azione e la
resistenza in giudizio del Comune e la nomina dei legali
esterni.
Articolo 28
Attività programmatica
1. Il documento programmatico, con cui - ai sensi dell’art.7,
comma 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 - il
candidato Sindaco enuncia il programma politico, deve
indicare gli obiettivi, gli strumenti e le modalità
dell'attività comunale, con particolare riferimento alla
politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo
economico.
2. Unitamente alla composizione della Giunta, comunicata al
Consiglio ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – della L. R. 26
agosto 1992 n. 7, entro dieci giorni dall'insediamento viene
comunicato allo stesso uno schema di programma, al fine che
il Consiglio possa meglio esprimere le proprie motivate
valutazioni.
3. Entro trenta giorni dalle valutazioni del Consiglio, il
Sindaco elabora il programma definitivo per l’intero
mandato.
4. Il documento programmatico del candidato Sindaco eletto,
un resoconto delle valutazioni del Consiglio sullo schema di
programma ed il programma definitivo per l’intero mandato
sono diffusi a tutti i nuclei familiari a cura del Comune.
5. La relazione semestrale scritta sullo stato di attuazione
del programma, che il Sindaco ha l'obbligo di presentare al
Consiglio comunale, deve essere depositata, unitamente all'o.d.g.
del Consiglio, almeno 5 giorni prima della seduta in cui ne
sono previste la discussione e la valutazione; una copia di
essa deve essere, entro lo stesso termine, consegnata a
ciascun Consigliere.
6. In occasione della relazione semestrale, il Sindaco può
presentare motivate integrazioni o rettifiche del programma.
7. Gli incarichi a tempo determinato, che il Sindaco può
conferire ad esperti estranei all'Amministrazione, devono
essere motivati con particolare riferimento alla
qualificazione dei prescelti in relazione all'incarico da
svolgere. Dell'attività svolta da detti esperti, il Sindaco
relaziona al Consiglio Comunale nel contesto della propria
relazione semestrale.
Articolo 29
La Giunta comunale
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un numero di Assessori, determinato dal Sindaco, non
superiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati, arrotondato
aritmeticamente.
2. La Giunta presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un
rapporto annuale sullo stato della Città in relazione al
programma ed ai risultati dell’attività svolta. Del rapporto
deve darsi ampia diffusione, compresa la distribuzione in
tutte le scuole cittadine.
3. La Giunta adotta, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, un regolamento per il proprio funzionamento e
per la disciplina delle procedure di informazione relative
alle spese elettorali dei candidati alla carica di Sindaco
ed alla situazione patrimoniale del Sindaco e degli
Assessori, ai sensi degli artt. 7 della L.R. 15.11.1982 n.
128, 53 e 54 della L.R. 1.9.1993 n. 26 .
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse
decisioni del Sindaco.
5. Alle sedute della Giunta possono essere invitati, ove
necessario e per singoli argomenti, i Revisori dei Conti ed
i Responsabili delle strutture organizzative gestionali del
Comune.
6. Tutte le deliberazioni della Giunta debbono essere
trasmesse, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio,
ai presidenti dei gruppi consiliari ed al Presidente del
Consiglio comunale.
Articolo 30
Funzionamento della Giunta
1. L'attività della Giunta comunale è collegiale. Il Sindaco
coordina l'attività della Giunta, assicurando l'unità
dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale
responsabilità di decisione della stessa.
2. La Giunta delibera a scrutinio palese, salvo le
deliberazioni concernenti le persone, con l'intervento della
maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza
assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di
parità, prevale il voto del Sindaco.
3. Il Segretario generale del Comune partecipa alle riunioni
della Giunta e ne cura la verbalizzazione; sottoscrive
insieme con il Sindaco i relativi verbali di deliberazione.
4. Le deliberazioni della Giunta comunale, adottate con il
parere contrario del Responsabile del servizio o del
Responsabile di ragioneria, devono essere motivate con
l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il
parere medesimo.
Articolo 31
Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal
Consiglio ed il programma del Sindaco e svolge attività di
impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che le siano
attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto; rende,
altresì, al Sindaco i pareri che le siano richiesti dal
medesimo.
2. La Giunta è, in particolare, competente per l’adozione
dei seguenti atti:
- a) schema dello Statuto comunale e delle successive
revisioni;
- b) proposta di bilancio di previsione annuale e
pluriennale, da sottoporre al Consiglio;
- c) proposta di rendiconto ed annessa relazione, da
sottoporre al Consiglio;
- d) regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio;
- e) regolamento di cui all’art. 29 – comma 3° – del
presente Statuto;
- f) direttive di indirizzo alle strutture organiche;
- g) esame ed approvazione degli atti fondamentali delle
Aziende speciali e delle Istituzioni.
3. La Giunta adotta, altresì, gli altri atti espressamente
attribuiti alla propria competenza dalla Legge o dal
presente Statuto.
Articolo 32
Assessori
1. Gli Assessori esercitano collegialmente col Sindaco le
funzioni della Giunta comunale. Ad ogni Assessore vengono
attribuite, con delega del Sindaco, competenze su materie
omogenee, in corrispondenza delle strutture in cui sono
organizzate le attività del Comune.
2. Spetta all’Assessore presentare alla Giunta, per le
relative deliberazioni, gli atti inerenti i servizi di sua
competenza.
3. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri
propri del Sindaco nelle materie delegate.
4. L'Assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul
corretto esercizio delle attività amministrative e di
gestione. Presenta semestralmente in Giunta una relazione
sull’andamento dei servizi rientranti nella delega ricevuta
e sui risultati raggiunti in relazione ai programmi.
CAPO IV
UFFICI E PERSONALE
Articolo 33
Principi di organizzazione
1. Gli uffici del Comune sono ordinati in strutture
organizzative gestionali, per aree e materie omogenee
attribuite in via esclusiva, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione, al fine di operare
con la massima efficienza e di conseguire la maggiore
efficacia dell'azione amministrativa; dette strutture
possono ripartirsi in articolazioni interne, secondo
l'organizzazione disposta dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili di tali strutture organizzative gestionali
sono scelti secondo criteri di merito e professionalità; la
nomina e la revoca sono riservate alla competenza del
Sindaco, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla
vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi determina la dotazione organica complessiva del
Comune, per contingenti complessivi delle varie categorie
contrattuali e profili professionali, in modo da assicurare
il maggior grado di mobilità del personale, in funzione
delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative
gestionali ai compiti ed ai programmi dell’Amministrazione,
e può ulteriormente specificare le attribuzioni e i compiti
dei responsabili di tali strutture.
4. Il regolamento individua le strutture organizzative
gestionali a carattere ordinario e può prevedere
l’istituzione di speciali uffici a gestione autonoma,
eventualmente anche a carattere temporaneo, per espletare
particolari attività, o per affrontare specifiche
problematiche, ovvero per perseguire speciali obiettivi,
oppure per assolvere a funzioni di staff; la direzione di
tali uffici autonomi è affidata dal Sindaco, anche con
incarichi esterni, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale
e regolamentare.
5. Spettano agli Organi di governo del Comune i poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo. I poteri
di indirizzo si esercitano attraverso la selezione di
valori, la definizione degli obiettivi prioritari, la
programmazione dei tempi e l’assegnazione delle risorse; i
poteri di controllo comportano:
- a) la comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi ed
i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto
conto delle risorse umane e strumentali messe a disposizione
di ogni singola struttura;
- b) la verifica della coerenza dell’azione amministrativa
ed il monitoraggio circa la conformità dell’andamento
dell’attività gestionale rispetto agli atti di indirizzo ed
alle direttive.
6. Ai Responsabili delle strutture organizzative gestionali
è inibito l’esercizio dei poteri spettanti agli Organi di
governo, fatte salve le deleghe consentite dalla normativa
vigente.
7. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete
ai Responsabili delle strutture organizzative gestionali
ordinarie e degli eventuali uffici autonomi, cui sono
attribuiti i poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo e sono riservati
atti – che possono anche impegnare il Comune verso l’esterno
– non suscettibili di adozione, revoca, riforma, avocazione
da parte degli Organi di governo, del Segretario generale e
del Direttore generale.
8. I suddetti Responsabili gestionali rispondono dei
risultati della propria attività, esercitano le funzioni di
direzione dei processi e di coordinamento dei relativi
procedimenti e sono competenti per la formazione e
l’emanazione degli atti conseguenti; restano ferme le
prerogative attribuite dalla Legge e dall’Ordinamento
interno del Comune agli Organi di governo, al Segretario
generale ed al Direttore generale.
Articolo 34
Segretario generale, Vicesegretario e Direttore generale
1. Il Comune di Gravina di Catania ha un Segretario
generale.
2. L'ordinamento e le funzioni sono disciplinati dalla
Legge.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretario
generale si avvale di un apposito ufficio di segreteria.
4. Il Comune ha, altresì, un Vicesegretario, che svolge le
funzioni vicarie del Segretario generale, per coadiuvarlo o
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Il Comune può, inoltre, attribuire l’incarico di
Direzione generale al Segretario generale o ad altro
soggetto esterno, con le modalità stabilite dalla Legge e
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 35
Responsabili delle strutture organizzative gestionali
1. Ai Responsabili delle strutture organizzative gestionali
ordinarie e degli eventuali uffici autonomi di cui all’art.
33 del presente Statuto spetta la gestione e la direzione
degli uffici, in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli
organi elettivi e sotto il loro controllo.
2. Detti Responsabili rispondono dell'attuazione dei
programmi e delle direttive, della produttività e del buon
andamento delle strutture cui sono preposti, del rendimento
e della disciplina del personale assegnato alle loro
dipendenze, della buona conservazione del materiale in
dotazione; ad essi è affidata, nelle materie attribuite,
l’erogazione delle prestazioni, la gestione dei processi
operativi e la realizzazione concreta delle decisioni e
degli indirizzi degli Organi di governo.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 ss. della
L. R. 30.04.1991 n.10 ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni, ciascuno dei predetti Responsabili è
“responsabile del procedimento” per gli atti assegnati con
l’annotazione di destinazione registrata al Protocollo
generale; resta salva la facoltà di cui all’art. 5 – comma 1
– della citata L.R. n.10/1991.
4. Compete, fra l’altro, ai suddetti Responsabili:
- a) la presidenza delle commissioni di gara;
- b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso, fatte salve le competenze delle commissioni di
giudicatrici;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla Legge, dal presente Statuto,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese
le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale,
nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza, ivi compresa l’autorizzazione all’accesso ed il
rilascio di copie per gli atti e documenti esistenti presso
la struttura cui sono preposti;
- i) la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e degli
altri documenti in materia tributaria, in rappresentanza del
Comune;
- l) gli altri atti ad essi attribuiti dalla Legge, dal
presente Statuto e dai regolamenti, ovvero, in base a
questi, delegati dal Sindaco.
5. Spetta, altresì, ai medesimi Responsabili curare
l’istruttoria e la redazione delle “proposte” per gli atti
di competenza degli Organi di governo, del Segretario
generale e del Direttore generale – rendendo i prescritti
pareri – nonché la loro successiva esecuzione; compete,
ancora, a tali Responsabili provvedere all’accertamento ed
alla riscossione delle entrate di bilancio, compiere gli
adempimenti per il recupero dei crediti, approvare i
progetti esecutivi delle opere pubbliche, i collaudi ed i
certificati di regolare esecuzione ed autorizzare lo
svincolo delle cauzioni.
6. Il Segretario generale, ovvero il Direttore generale se
nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
Responsabili della gestione e ne coordina l'attività.
Articolo 36
Consulta dei Responsabili delle strutture organizzative
gestionali
1. La Consulta è l’organismo collegiale composto da tutti i
Responsabili delle strutture organizzative gestionali e dal
Segretario Generale; la convocazione e la presidenza
spettano a quest’ultimo, ovvero al Direttore generale
esterno, se nominato.
2. Il Presidente sottopone alla Consulta questioni in
materia organizzativa e funzionale e nelle altre materie
indicate dal presente Statuto e dai regolamenti, in funzione
consultiva e propositiva nei confronti degli Organi di
governo, nel rispetto delle competenze di questi ultimi.
3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
CAPO V
SERVIZI
Articolo 37
Gestione dei servizi
1. Il Consiglio comunale istituisce i servizi di interesse
della collettività comunale.
2. I servizi sono organizzati in modo da assicurare
l’esercizio più efficiente, efficace ed economico.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme
previste dalla Legge; la scelta della forma di gestione
spetta al Consiglio comunale, che deve valutare ogni
possibilità di utilizzare fonti rinnovabili di energia, di
contenere i consumi e di salvaguardare l’ambiente.
4. Nell'ambito dell'attività d'indirizzo e controllo del
Consiglio comunale e della vigilanza del Sindaco sul
funzionamento dei servizi, gli statuti delle Aziende
speciali stabiliscono le modalità di vigilanza e di
controllo sulla gestione da parte del Comune. Il presente
Statuto ed i regolamenti comunali disciplinano l’ordinamento
ed il funzionamento delle Istituzioni, nonché le modalità di
vigilanza e di controllo sulle gestioni in economia, in
concessione a terzi, a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata, predisponendo per tutte le gestioni
forme di partecipazione e di controllo da parte degli
utenti.
Articolo 38
Azienda speciale
1. Gli amministratori dell'Azienda sono nominati dal Sindaco
fra tecnici ed esperti del settore, di assoluta probità,
sulla base di “curricula” personali che evidenzino le
capacità dei candidati; i “curricula” sono resi pubblici.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero
dispari di membri, non superiore a cinque, compreso il
presidente. La nomina del presidente è fatta prima di quella
degli altri membri del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore dell'Azienda speciale viene nominato dal
consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, secondo
le modalità stabilite dallo statuto dell'Azienda, che
disciplina altresì le ipotesi di revoca.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale
sono disciplinati dal proprio statuto. Lo statuto è
approvato dal Consiglio comunale, su proposta del consiglio
di amministrazione dell'Azienda. Qualora il Consiglio
comunale intenda discostarsi dalla proposta deve previamente
sentire il consiglio d'amministrazione dell'Azienda e
successivamente specificare i motivi per cui si discosta
dalla proposta.
5. Lo statuto dell'Azienda dovrà fra l'altro individuare,
nell’ambito fissato dalla Legge, gli atti fondamentali
dell’Azienda che dovrà approvare la Giunta.
Articolo 39
Istituzione
1. La deliberazione di costituzione dell'Istituzione,
assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri
assegnati, conferisce il capitale di dotazione, determina
gli ulteriori apporti finanziari del Comune, indica i beni
patrimoniali, i mezzi e il personale trasferiti, individua
gli atti fondamentali nell’ambito fissato dalla Legge ed è
accompagnata da uno studio di fattibilità che indichi
analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e
sui costi, determini le risorse organizzative, tecniche e
finanziarie necessarie, stimi le entrate previste, nonché le
condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2. Alla deliberazione è allegato lo statuto, che determina
la costituzione e le attribuzioni degli organi, il regime
contabile autonomo, le modalità di indirizzo e vigilanza, le
forme di verifica dei risultati di gestione, di controllo
economico-contabile da parte dei revisori dei conti e quant'altro
concerne la struttura e il funzionamento dell'Istituzione.
3. Le Istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite
dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente
messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del
servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel
bilancio delle Istituzioni e sono da queste accertate e
riscosse.
4. La Giunta approva gli atti fondamentali dell’Istituzione,
individuati dallo statuto della medesima.
5. La disciplina dello stato giuridico ed economico del
personale assegnato alle Istituzioni è stabilita dalla
vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
6. L'Istituzione può svolgere la propria attività
avvalendosi della collaborazione delle strutture del
volontariato e di associazioni aventi fini sociali, anche
attraverso convenzioni su aspetti specifici del servizio.
Articolo 40
Organi dell'Istituzione
1. Il consiglio d'amministrazione dell'Istituzione è
nominato dal Sindaco ed è composto da cinque membri, incluso
il presidente designato tra i componenti del consiglio, dura
in carica per un periodo non superiore alla durata effettiva
del mandato elettorale del Sindaco medesimo. Un membro del
consiglio d'amministrazione deve essere rappresentante di
organizzazioni di volontariato, le cui finalità siano
inerenti a quelle dell'Istituzione stessa. Il presidente e i
consiglieri percepiscono un'indennità la cui misura è
stabilita dallo statuto dell’Istituzione.
2. Il consiglio d’amministrazione esercita funzioni di
indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dallo
statuto dell’Istituzione. Spetta, inoltre, al consiglio di
amministrazione dare attuazione agli obiettivi assunti e
agli indirizzi espressi dagli organi comunali, deliberando
sugli oggetti che non rientrano nella competenza gestionale
del direttore.
3. Il presidente rappresenta l'Istituzione nei rapporti con
gli organi del Comune e con i terzi. Lo statuto
dell’Istituzione prevede gli ulteriori compiti del
presidente.
4. Il direttore della Istituzione è nominato dal Sindaco per
un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato
elettorale del Sindaco medesimo e può essere riconfermato.
Il direttore è scelto fra i dipendenti del Comune, o è
assunto con contratto di diritto pubblico o di diritto
privato.
5. Lo statuto dell’istituzione dispone in modo che le
competenze di gestione del direttore siano adeguate alla
responsabilità gestionale prevista dalla Legge. Il direttore
raccorda la propria azione amministrativa al Responsabile
della struttura organizzativa gestionale comunale, nella cui
sfera di attribuzioni si rapporta l’Istituzione.
Articolo 41
Revoca
1. Il Sindaco, quando riscontra nei servizi pubblici locali
irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e
gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, nei casi di
documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli
interessi del Comune o della gestione, nonché per cause di
sopraggiunto conflitto di interesse od incompatibilità,
dispone la revoca degli amministratori responsabili di
nomina comunale.
2. La revoca deve essere adeguatamente motivata e va
preceduta da formale contestazione agli amministratori
almeno dieci giorni prima dell'adozione della revoca
medesima; gli amministratori possono presentare memorie
scritte fino a cinque giorni prima.
CAPO VI
FORME DI COLLABORAZIONE
Articolo 42
Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, il Consiglio comunale può deliberare di
stipulare convenzioni, con altri Comuni o con la Provincia.
2. Per la gestione di servizi specifici e per tempi
determinati il Sindaco, su deliberazione di massima del
Consiglio comunale, può stipulare convenzioni con Aziende,
Società per azioni a prevalente capitale pubblico o
Concessionari di pubblici servizi autorizzati in tal senso
dall'ente politico da cui rispettivamente dipendono.
Articolo 43
Consorzi
1. Il Comune, per una gestione più efficiente, efficace,
economica dei servizi, promuove la costituzione di Consorzi
con altri enti territoriali.
2. L'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio sono
disciplinati da uno statuto e da una convenzione, approvati
a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi
Consigli comunali.
Articolo 44
Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento, che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del
Comune e di altre amministrazioni ed enti pubblici, il
Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma o vi
aderisce, con le modalità previste dalla Legge.
CAPO VII
CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI
Articolo 45
Revisione economico-finanziaria
1. Per il Collegio di revisione economico-finanziaria
valgono le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di
decadenza previste dalla Legge; l’elezione dei componenti ha
luogo con le modalità e per la durata di cui alla vigente
normativa di Legge.
2. Il regolamento di contabilità, negli ambiti fissati dalle
disposizioni di Legge, disciplina le funzioni, le modalità
di funzionamento, le procedure in caso di incompatibilità,
dimissioni, decadenza, revoca dei Revisori e di sollecita
reintegrazione del Collegio.
3. Il compenso annuale dei Revisori è determinato, nei
limiti fissati dalla legge e per tutta la durata
dell’incarico, dall'Organo competente all'elezione ed
all'atto della stessa.
Articolo 46
Controllo di gestione
1. Il Controllo di gestione viene effettuato con le modalità
previste dal regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, anche attraverso l’espletamento delle
seguenti attività:
- a) rilevazione quantitativa e qualitativa delle
prestazioni erogate dal Comune, dei relativi costi diretti
ed indiretti e dei proventi ad esse imputabili;
- b) rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati
e obiettivi raggiunti;
- c) monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e
delle aspettative dei cittadini in relazione alle attività
svolte ed alle prestazioni erogate;
- d) verifica del grado di realizzazione degli investimenti
programmati.
2. Ai fini della valutazione degli elementi, raccolti sono
utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in
relazione agli obiettivi del controllo ed alla natura delle
singole attività.
3. I Responsabili delle strutture organizzative gestionali
orientano la propria attività al miglioramento costante
della qualità delle prestazioni erogate all’interno ed
all’esterno del Comune e dei rapporti con i cittadini,
assumendo iniziative per la semplificazione dei
procedimenti, la riduzione dei tempi di attesa, lo sviluppo
di efficaci modalità di informazione.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 47
Revisione dello Statuto
1. L’iniziativa della revisione dello Statuto, può essere
intrapresa dal Sindaco, o da ciascun Consigliere comunale, o
da 500 elettori; la relativa proposta di modifica,
dettagliatamente articolata, è sottoposta alla Giunta, che
delibera motivatamente l’avvio od il mancato avvio del
procedimento di revisione, entro 60 giorni dall’acquisizione
della proposta al protocollo generale del Comune.
2. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello
Statuto sono proposte dalla Giunta e deliberate dal
Consiglio con la stessa procedura stabilita dalla Legge per
l'approvazione.
Articolo 48
Regolamenti di attuazione dello Statuto
1. Il Consiglio comunale procede all’approvazione od
all’adeguamento dei regolamenti a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, entro un anno dall’entrata in vigore dello
Statuto o delle sue revisioni.
2. I principi statutari, che rinviano per la disciplina di
dettaglio a norme regolamentari, sono comunque
immediatamente applicabili. Per quanto compatibili con le
disposizioni statutarie, continuano a rimanere in vigore le
norme regolamentari precedenti.
Articolo 49
Verifica dello Statuto
1. Nel corso del proprio mandato elettorale, il Consiglio
comunale svolge una o più sedute straordinarie per
verificare l'attuazione dello Statuto. In tale occasione il
Presidente del Consiglio comunale, che presiede di diritto
la Commissione consiliare per l'attuazione dello Statuto,
presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione
e sui problemi posti dall'applicazione delle norme
statutarie e dei regolamenti.
2. Sulla base dello stato attuativo possono essere
prospettate modifiche o integrazioni dello Statuto, nonché
misure per una più funzionale attuazione.
3. La relazione del Presidente del Consiglio comunale, il
dibattito consiliare e le eventuali proposte di cui al comma
precedente vanno ampiamente divulgati, promovendo anche
forme di consultazione dei cittadini.
4. La Commissione consiliare permanente per l’attuazione
dello Statuto svolge anche funzioni di coordinamento per la
stesura dei regolamenti richiamati dallo Statuto.
Articolo 50
Norme transitorie sugli Organi del Comune
1. La facoltà del Sindaco di determinare il numero degli
Assessori in misura non superiore ad 1/3 dei Consiglieri
assegnati al Comune, prevista dall’art.6 della Legge
regionale n.30 del 23.12.2000 ed introdotta dalla modifica
apportata all’art.29 – comma 1° - del presente Statuto, può
essere esercitata sin dall’entrata in vigore di tale
modifica.
Scarica lo statuto
del Comune di Floresta in formato word
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