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A) Con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del
discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai fini
della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
del tributo assolto; possesso e numero del codice
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente o di
casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri di stato civile. Le dichiarazioni
di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da
parte del pubblico ufficiale.
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B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non
autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A"
precedentemente descritta) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la
situazione di famiglia originaria; la proprietà di un
immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non
può contenere manifestazioni di volontà (impegni,
rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti
una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità
delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e
le qualità personali dichiarati siano certificabili o
accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni
richiede direttamente la documentazione
all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento,
l'interessato può trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, copia fotostatica,
non autenticata, dei certificati in cui sia già in
possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte
del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una
istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento
di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via
telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a
riceverla (nel caso di presentazione diretta)
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Sottoscrizione, autentica della firma e
imposte di bollo
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Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà non è presentata ad organi della pubblica
amministrazione o a gestori di pubblici servizi la
sottoscrizione va autenticata. Allo stesso modo è
richiesta l'autentica se l'istanza o la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà va presentata ad
organi della pubblica amministrazione o a gestori di
pubblici servizi al fine della riscossione da parte di
terzi di benefici economici.
L'autenticazione della firma delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita
dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri,
segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci,
anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè
dal funzionario competente a ricevere la documentazione
e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici
servizi.
L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere
corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso
dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione
dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari,
leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.)
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Come funziona
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Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli
sportelli degli uffici pubblici, è necessario
prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo
previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione,
per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della
sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale
ad una istanza.
L'autentica della sottoscrizione avviene previa
identificazione del dichiarante da parte del pubblico
ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante
può avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti
dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità
personale, munito di fotografia, rilasciato da una
pubblica autorità.
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Dov'è utilizzabile
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L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le
amministrazioni pubbliche intendendo tutte le
Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
universitarie, le aziende e le amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,
comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio
e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli
enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica
utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate con
l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni
giurisdizionali.
Nei rapporti tra privati il riconoscimento della
validità dell'autocertificazione resta a discrezione del
privato che richiede il certificato o documento.
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Cosa fare se non viene accettata
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- Il
pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice
penale e rischiano di essere puniti per omissioni o
rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il
responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome,
cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il
numero di protocollo della stessa e il tipo di
procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo
interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di
sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come
risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per
iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per
conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica
al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata
l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
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Dichiarazioni non veritiere
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Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad
accertare la veridicità di quanto dichiarato dal
cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione
amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa
collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra
parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.